Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di evitare l’interruzione della radiodiffusione da parte di soggetti privati;
Considerato, altresi’, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, e’ in corso il complesso procedimento per l’emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Emana il seguente decreto-legge:
ARTICOLO N.1
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell’esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell’art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le relative concessioni con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell’editoria prevista dall’art. 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
2. L’atto di concessione consente esclusivamente l’esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni censiti ai sensi dell’art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dallo stesso esercente o da un altro soggetto dal quale l’esercente li abbia acquisiti, nonchè verificati dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1).
3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell’art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 233, o di autorizzazione ai sensi dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, proseguono l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell’art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.
[ 4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei requisiti previsti dall’art. 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223. All’art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono soppresse le parole: “e 18, e dall’art. 17, commi 1 e 2” (1).] (2)
[5. Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro la medesima data (3):
a ) l’esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti o tre soci lavoratori (4);
b ) il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall’art. 16, comma 8, lettera c ), della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero, fermo restando quanto previsto dall’art. 2329, primo comma, n. 2), dall’art. 2438, e dall’art. 2439, primo comma, del codice civile, qualora non interamente versato, il rilascio di cauzione secondo le modalità stabilite dall’art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, per l’importo corrispondente alla parte di capitale non versata [entro il 30 novembre 1993] (4);
c ) il versamento della cauzione, secondo le modalità stabilite dall’art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nella misura prevista dall’art. 16, comma 8, lettere a ) e b ), della legge 6 agosto 1990, n. 223, [entro il 30 novembre 1993] (4);
d ) l’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 1- bis e 3 dell’art. 5 del presente decreto (4).] (5)
6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonchè quelle previste dall’art. 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle emittenti che all’atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l’irrevocabile impegno, per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicità in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell’art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
7. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, dispone l’immediata revoca della concessione.
7-bis . In attesa dell’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, può essere consentita, per il periodo di durata delle concessioni in ambito locale previsto dal presente articolo, la trasmissione in contemporanea dei programmi televisivi di cui all’accordo di collaborazione in materia radio-televisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San Marino e secondo le procedure previste dall’art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (6).
7-ter . L’impianto previsto dall’art. 3 dell’accordo di cui al comma 7- bis del presente articolo è attivato tenendo conto delle esigenze derivanti dall’applicazione della normativa italiana sulle radiodiffusioni. Le trasmissioni devono essere conformi alla normativa europea, comunitaria ed italiana (6).
7-quater. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale di cui al comma 1 dell’art. 1 viene altresì rilasciata a società costituite entro il 31 dicembre 1993 in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 1, nelle quali vengano conferite entro lo stesso termine almeno tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali sia in possesso dei requisiti previsti al comma 4 dell’art. 1 e al comma 3 dell’art. 5 del presente decreto, che abbiano fatturato nell’anno 1992 non più di 200 milioni di lire, già autorizzate ai sensi dell’art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (6).
(1) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(2) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 46, lettera f), del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, nella parte in cui prescrive, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l’editoria.
(3) Alinea sostituito dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(4) Lettera modificata dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(5) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 46, lettera f), del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, nella parte in cui prescrive, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l’editoria.
(6) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
ARTICOLO N.2
1. Il termine per la prosecuzione dell’esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all’art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.
2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall’art. 1 del presente decreto.
3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993.
3-bis . Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può richiedere ai soggetti interessati, oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell’art. 4, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l’attestazione degli elementi istruttori necessari per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni false, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la revoca della concessione, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti (1).
[4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da un esperto in materie radioelettriche e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell’automazione. Tale commissione formula [eventuali] osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l’esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i problemi attinenti all’assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito (2).] (3)
(1) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(3) Comma abrogato dall’articolo 9, comma 2, lettera a), del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.
ARTICOLO N.3
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procede alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore.
2. Anche al fine di garantire, fino all’entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell’editoria di cui al comma 2 dell’art. 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, l’equilibrio tra i soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a più di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell’elenco di cui all’art. 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992.
[3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sospesa nel periodo di vigenza delle concessioni di cui all’art. 1 del presente decreto (1).] (2)
(1) Articolo sostituito dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(2) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 22, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, in sede di conversione.
ARTICOLO N.4
1. Il termine per la prosecuzione dell’esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all’art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.
2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.
3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993.
3-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale devono assumere entro il 30 novembre 1993 l’impegno di cui all’art. 16, comma 18, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento all’orario minimo di programmazione settimanale di cui all’art. 20, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1990. Tale impegno, che costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, qualora non specificatamente contenuto nella domanda di concessione deve essere inoltrato entro il suddetto termine al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con atto con firma autenticata (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
ARTICOLO N.5
[1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 novembre 1993, un telegiornale a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili degli stessi.] (1)
[1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 16, comma 18, e 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive in ambito locale devono riservare, a decorrere dal 30 novembre 1993, quattro ore settimanali di programmazione comprese tra le ore 9 e le ore 22 alla trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e approfondimento su problematiche sociali (2).] (3)
2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonchè ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all’art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentita, ai fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca, l’acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che interessano il bacino di utenza oggetto della concessione (4).
[3. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l’editoria di cui all’art. 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è requisito essenziale per il rilascio e per la validità della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, all’ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini dell’applicazione del presente comma il Garante comunica, entro sessanta giorni in sede di prima applicazione e successivamente centoventi giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l’elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro il termine di trenta giorni, dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio e ai relativi allegati dell’anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati concernenti gli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Qualora entro il 31 luglio 1993 le emittenti medesime abbiano omesso la presentazione del bilancio e dei relativi allegati concernenti l’anno 1992, i medesimi documenti possono essere presentati entro e non oltre il 30 novembre 1993, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorsi tali termini, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione (4).] (5)
(1) Comma abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera f), numero 1), del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(2) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(3) Comma abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera f), numero 1, del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(4) Comma modificato dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(5) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 46, lettera f), del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, in sede di conversione.
ARTICOLO N.6
[1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessonario ad un altro concessionario, nonchè, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all’art. 13, comma 1, della medesima legge. [Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda fra concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 1 del presente decreto, che eserciscano una sola rete] (1).] (2)
[1-bis. Ai fini dei trasferimenti di cui agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute sono equiparate alle persone fisiche (3).] (4)
[2. In attesa dell’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell’impresa o della sede di messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero delle comunicazioni autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare a obblighi di legge (5).] (6)
2-bis. Gli impianti eserciti da emittenti appartenenti a persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano fallite, debbono essere immediatamente disattivati (7).
[3. Le disposizioni contenute nell’art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche nei confronti delle emittenti che operano nello stesso bacino di utenza.] (8)
[4. Fino alla approvazione del piano di cui all’art. 3, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione, salvo che nel caso in cui siano necessarie per risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica o per ottemperare ad ogni altro obbligo di legge. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può altresì disporre l’assegnazione delle suddette frequenze in esecuzione di accordi internazionali (9).] (10)
[5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della pubblica istruzione, è costituita una commissione consultiva avente il compito di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i criteri di utilizzazione delle frequenze di cui al comma 4, nonchè gli enti tecnici, scientifici e culturali ammessi alla loro utilizzazione. I criteri proposti dalla commissione sono recepiti in un regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nello stesso regolamento è fissata la misura dei canoni da corrispondere per l’utilizzazione delle frequenze di cui al presente articolo.] (10)
6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l’illuminazione dell’area di servizio e del bacino, previsto dall’art. 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito avviso di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora, ad eccezione delle emittenti che irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative (11).
(1) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 13, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, in sede di conversione.
(2) Comma abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera f), numero 2), del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(3) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(4) Comma abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera f), numero 2), del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(5) Comma modificato dall’articolo 1, comma 15, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, in sede di conversione e successivamente dall’articolo 1, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122.
(6) Comma abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera f), numero 2), del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(7) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(8) Comma abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera f), numero 2), del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(9) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(10) Comma abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera f), numero 2), del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(11) Comma modificato dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
ARTICOLO N.6 bis
[1. Fino all’approvazione del regolamento di cui all’art. 10 del presente decreto, il canone di concessione per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato nell’anno precedente meno di due miliardi di lire è determinato nella misura dell’1 per cento del fatturato dello stesso anno.
2. Il Garante per la radiodiffusione e l’editoria, ricevuti i bilanci di cui all’art. 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, comunica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l’elenco delle emittenti televisive locali che possono usufruire di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, con l’indicazione, per ognuna di esse del relativo fatturato.
3. In sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano il canone di concessione determinato ai sensi dell’art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (1).] (2)
(1) Articolo aggiunto dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera f), numero 3), del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
ARTICOLO N.7
1. Il comma 3 dell’art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:
“3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all’art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un’ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell’art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonchè quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni.”.
2. All’art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: “tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi” sono sostituite dalle seguenti: “tribunale e”.
3. All’art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: “pubblichino notizie da almeno tre anni”.
ARTICOLO N.8
[1. All’art. 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: “articoli 8,” sono inserite le seguenti: “escluso il comma 10,”.
2. All’art. 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: “dei divieti di cui” sono inserite le seguenti: “all’art. 8, comma 10, e di cui”. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera f), numero 3), del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
ARTICOLO N.9
[1. Il comma 9- ter dell’art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:
“9- ter . Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma 9- bis , come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 9” (1).
2. Sino alla data di entrata in vigore delle modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, fatto salvo quanto previsto dal comma 9- quater dell’art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall’art. 3, comma 1, del medesimo decreto-legge 10 ottobre 1992, n. 408, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale.] (2)
(1) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera f), numero 3), del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
ARTICOLO N.10
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l’editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva locale e dell’emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l’utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell’art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 (1) (2).
(1) Articolo sostituito dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(2) Per l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui al presente articolo vedi l’articolo 1, comma 61 della Legge 13 dicembre 2010 , n. 220.
ARTICOLO N.11
[1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, ai sensi del comma 2 (1).] (2)
1-bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell’art. 171- bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’art. 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 (3).
[2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentito ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’esercizio di emittenti che trasmettano in forma codificata. Per consentire agli utenti il passaggio graduale ad un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, l’esercizio è altresì concesso per ulteriori ventiquattro mesi, durante i quali il segnale televisivo è obbligatoriamente diffuso con più mezzi trasmissivi (4).] (5)
2- bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni. Il Garante per la radiodiffusione e l’editoria vigila sulla loro attività, li iscrive nel registro di cui all’art. 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e applica le sanzioni di cui all’art. 31 della legge medesima (6).
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell’editoria, di cui all’art. 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non è consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui all’art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la prosecuzione dell’esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari.
(1) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(2) Comma abrogato dall’articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
(3) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(4) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
(5) Comma abrogato dall’articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
(6) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
ARTICOLO N.11 bis
1. Il comma 1 dell’art. 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:
“1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali nonchè su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali ed emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicità e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull’applicazione del presente articolo”.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al comma 1 (1).
(1) Articolo aggiunto dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
ARTICOLO N.11 ter
1. Ai fini della applicazione dell’art. 17, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all’art. 12 del codice civile, nonchè gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di quote delle società che esercitano le imprese soggette all’obbligo di iscrizione di cui all’art. 12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di società intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino direttamente o indirettamente le società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione (1).
(1) Articolo aggiunto dall’articolo unico della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in sede di conversione.
ARTICOLO N.12
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.