Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902

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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO N.1
Costituzione del fondo e sua destinazione.

[È costituito il fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale con una dotazione complessiva di lire 3.200 miliardi da destinare alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati ai sensi del presente decreto.
Al fondo nazionale anzidetto sono altresì attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell’applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni. La disponibilità delle somme da trasferire è determinata al netto degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa proposta favorevole dal comitato di cui all’art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623.
Le disponibilità del fondo sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi del successivo art. 25 e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno (1), relativamente al quinquennio 1976-80, per i fini e secondo le modalità di cui al presente decreto. Per le assegnazioni si applica l’art. 28 del testo unico anzidetto.
Le disponibilità del fondo destinate al restante territorio nazionale nella misura pari al 35 per cento sono assegnate al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per l’utilizzazione secondo i fini e con le modalità di cui al presente decreto. A tal fine presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è autorizzata una gestione fuori bilancio ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. I relativi stanziamenti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell’art. 585 del regolamento di contabilità dello Stato e art. 1223, lettera b) , delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell’anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l’esame e la dichiarazione di regolarità (2). ] (3)
(1) Soppressa, vedi, ora, d.lg. 3 aprile 1993, n. 96.
(2) Vedi, anche, l’art. 8, l. 23 dicembre 1993, n. 559.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.2
Attribuzioni del CIPE e del CICR.

[Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, definisce le direttive, i criteri e le modalità per la concessione del credito agevolato, nonché le ulteriori procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidità sia il coordinamento fra la concessione del credito agevolato e la concessione del contributo in conto capitale di cui all’art. 110 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sia il coordinamento dei predetti contributi con il contributo in conto canoni di cui all’art. 17 della citata legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante l’indicazione della documentazione necessaria e dei termini per il compimento di singoli atti; entro il termine suddetto il CIPE definisce, altresì, criteri e modalità per l’attuazione della locazione finanziaria di attività industriali, di cui al citato art. 17.
Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in correlazione con gli adempimenti di cui al comma precedente, emana le direttive di competenza con particolare riferimento agli aspetti tecnici della concessione del credito. Restano, comunque, ferme nei riguardi del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio le competenze e le attribuzioni previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.3
Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine.

[I finanziamenti agevolati previsti dal presente decreto sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all’esercizio del credito a medio termine, all’uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro. In attesa dell’emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli istituti in precedenza effettuate (1). ] (2)
(1) Vedi, ora, artt. 46 e 47, d.lg. 1° settembre 1993, n. 385.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.4
Autorizzazioni per nuovi investimenti.

[La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 2.000 milioni è subordinata all’autorizzazione da parte del CIPI ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350 (1).
In tali casi l’autorizzazione è richiesta contestualmente alla domanda di credito agevolato presentata ai sensi dell’art. 9 del presente decreto.
Per le iniziative da realizzare nei territori meridionali per le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie del presente decreto e dell’art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la domanda di autorizzazione per i progetti comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come previsto dal primo comma dell’art. 3 del citato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va fatta contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse. ] (2)
(1) Comma così sostituito dall’art. 12, d.l. 30 gennaio 1979, n. 23, conv. in l. 29 marzo 1979, n. 91. Vedi, anche, l’art. 2, l. 28 novembre 1985, n. 710 e gli artt. 46 e 47, d.lg. 1° settembre 1993, n. 385.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PER IL CENTRO-NORD
ARTICOLO N.5
Agevolazioni nelle aree insufficientemente sviluppate dell’Italia centrale.

[Alle imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 5 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, indicate dal CIPE in base all’art. 7 del presente decreto, il tasso d’interesse per la concessione del credito agevolato è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell’investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell’attività dell’impresa.
La durata massima del finanziamento agevolato è fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a 3 anni] (1)(2)
(1) Vedi, ora, l. 19 dicembre 1992, n. 488; d.lg. 3 aprile 1993, n. 96; d.p.c.m. 7 marzo 1994, n. 276; d.p.c.m. 3 gennaio 1995; d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, conv. in l. 7 aprile 1995, n. 104; art. 5, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273; d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341; d.m. 20 ottobre 1995, n. 527; art. 1, commi 73, 78, 80, 81, 2, comma 42, l. 28 dicembre 1995, n. 549; d.p.r. 6 febbraio 1996, n. 102.
(2) Articolo successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.6
Agevolazioni per le aree insufficientemente sviluppate dell’Italia settentrionale.

[Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 3 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord non comprese nel precedente articolo, indicate dal CIPE in base all’art. 7 del presente decreto, il tasso di interesse per il credito agevolato, concesso ai sensi del presente decreto, è fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell’investimento globale, comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell’impresa.
La durata del finanziamento agevolato è fissata in 10 anni comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni] (1) (2)
(1) Vedi, ora, l. 19 dicembre 1992, n. 488; d.lg. 3 aprile 1993, n. 96; d.p.c.m. 7 marzo 1994, n. 276; d.p.c.m. 3 gennaio 1995; d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, conv. in l. 7 aprile 1995, n. 104; art. 5, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273; d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341; d.m. 20 ottobre 1995, n. 527; art. 1, commi 73, 78, 80, 81, 2, comma 42, l. 28 dicembre 1995, n. 549; d.p.r. 6 febbraio 1996, n. 102.
(2) Articolo successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.7
Determinazione delle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord.

[Il CIPE provvede ad individuare le aree insufficientemente sviluppate, anche con riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle regioni interessate.
L’individuazione di dette aree dovrà essere fatta, tenendo presente il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto occupazione industriale e popolazione residente secondo i dati dei due ultimi censimenti ISTAT, rapportati ai relativi dati medi del centro-nord (1). ] (2)
(1) Vedi, ora, l. 19 dicembre 1992, n. 488; d.lg. 3 aprile 1993, n. 96; d.p.c.m. 7 marzo 1994, n. 276; d.p.c.m. 3 gennaio 1995; d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, conv. in l. 7 aprile 1995, n. 104; art. 5, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273; d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341; d.m. 20 ottobre 1995, n. 527; art. 1, commi 73, 78, 80, 81, 2, comma 42, l. 28 dicembre 1995, n. 549; d.p.r. 6 febbraio 1996, n. 102.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.8
Agevolazioni nei restanti territori dell’Italia centro-settentrionale.

[Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di ammodernamento che comportino investimenti globali non superiori a 2 miliardi di lire nelle restanti aree del centro-nord che non risultino insufficientemente sviluppate, il tasso di interesse è fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.
La misura del finanziamento agevolato è pari al 50 per cento dell’investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell’attività dell’impresa.
La durata massima del finanziamento agevolato è fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni (1).] (2)
(1) Vedi, ora, l. 19 dicembre 1992, n. 488; d.lg. 3 aprile 1993, n. 96; d.p.c.m. 7 marzo 1994, n. 276; d.p.c.m. 3 gennaio 1995; d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, conv. in l. 7 aprile 1995, n. 104; art. 5, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273; d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341; d.m. 20 ottobre 1995, n. 527; art. 1, commi 73, 78, 80, 81, 2, comma 42, l. 28 dicembre 1995, n. 549; d.p.r. 6 febbraio 1996, n. 102.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.9
Domanda e procedura.

[La domanda di credito agevolato va presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, di cui al precedente art. 3.
Ai fini della concessione del credito agevolato alle imprese previste dal presente titolo, l’istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmette al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonché l’estratto della delibera e una apposita relazione.
La domanda, di cui al primo comma, è altresì trasmessa dall’istituto di credito alla regione interessata, che può esprimere al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all’assetto territoriale e alla programmazione regionale.
La relazione di cui al precedente secondo comma dovrà illustrare la posizione dell’azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l’andamento evolutivo economico-finanziario dell’azienda in relazione al progetto presentato.
Il contributo in conto interesse è deliberato sulle singole operazioni dal Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, su proposta di un comitato interministeriale composto:
1) dal Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, presidente;
2) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro per il tesoro, vice presidente;
3) dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
4) da un dirigente del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);
5) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
6) da un dirigente del Ministero del bilancio;
7) da un dirigente del Ministero del commercio con l’estero;
8) (Omissis) (1);
9) (Omissis) (2);
10) da otto esperti in materia di attività industriale, designati dal Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato di cui due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione.
Per i membri di cui ai numeri da 3) a 9) si provvederà anche alla nomina dei sostituti, che interverranno in caso di assenza dei titolari.
Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.
Pervenuti i contratti dei mutui relativi alle operazioni stipulate dagli istituti di credito, il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, con proprio atto assume il necessario impegno definitivo sul fondo, emettendo i necessari ordini di pagamento.
Le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.
I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione delle entrate e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato] (3) (4) (5)
(1) Omesso perché faceva riferimento a membri designati dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali.
(2) Omesso perché faceva riferimento a membri designati dal soppresso Ministero per le politiche del Mezzogiorno.
(3) Vedi, ora, le disposizioni contenute nel d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 e d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
(4) Il Comitato interministeriale di cui al presente articolo è stato soppresso dall’art. 4, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 608.
(5) Articolo abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.10
Erogazione dei contributi per il centro-nord.

[Su ogni singola operazione di mutuo viene concesso all’istituto di credito mutuante un contributo in conto interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato a tasso agevolato.
La liquidazione ed il pagamento del contributo negli interessi verranno effettuati a semestralità posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno, 31 dicembre) sulla base di elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo trasmessi da ciascun istituto di credito al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato] (1) (2)
(1) Vedi, ora, le disposizioni contenute nel d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 e d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.11
Controlli dell’esecuzione dei lavori per il centro-nord.

[All’atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi, gli istituti di credito debbono dichiarare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che le somme da essi erogate in favore delle industrie beneficiarie di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi del presente decreto sono state utilizzate per l’attuazione dei programmi per i quali sono state emanate le concessioni dei contributi in conto interessi da parte del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato o di programmi modificati o integrati su richiesta dell’impresa interessata inoltrata dall’istituto di credito e debitamente approvata dal predetto Ministero. Al termine dell’erogazione del mutuo gli istituti debbono attestare che i programmi sono stati realizzati.
Le dichiarazioni e le attestazioni che gli istituti di credito debbono produrre all’atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi e al termine della erogazione del mutuo sono sostitutive di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilità di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato potrà disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l’esatto espletamento dei programmi per i quali è stato concesso il contributo in conto interessi] (1) (2)
(1) Vedi, ora, le disposizioni contenute nel d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 e d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
(2) Articolo successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

TITOLO III
MEZZOGIORNO
ARTICOLO N.12
Soggetti beneficiari.

[Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti in impianti fissi non superiori a 15 miliardi di lire, ovvero all’ampliamento, alla riattivazione o all’ammodernamento di stabilimenti sino al raggiungimento tra investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario e nuovi investimenti, dell’importo di 15 miliardi di lire, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.
Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato di cui al presente decreto soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al primo comma, dell’importo di 15 miliardi di investimenti fissi.
Le stesse agevolazioni sono concedibili anche ai centri di ricerca di cui all’art. 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Per consentire l’applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:
a) è autorizzata a concedere a tutti gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;
b) ha facoltà di concedere su loro richiesta e limitatamente agli istituti speciali di credito meridionali Isveimer, Irfis e Cis, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamento alla piccola e media industria.
La misura del finanziamento a tasso agevolato è fissata nel 40 per cento dell’investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell’impresa. La durata massima del finanziamento è fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.
L’importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall’art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, non può superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi.
Tale limite è elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi quarto e quinto del citato art. 10] (1) (2)
(1) Vedi, ora, l. 19 dicembre 1992, n. 488; d.lg. 3 aprile 1993, n. 96; d.p.c.m. 7 marzo 1994, n. 276; d.p.c.m. 3 gennaio 1995; d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, conv. in l. 7 aprile 1995, n. 104; art. 5, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273; d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341; d.m. 20 ottobre 1995, n. 527; art. 1, commi 73, 78, 80, 81, 2, comma 42, l. 28 dicembre 1995, n. 549; d.p.r. 6 febbraio 1996, n. 102.
(2) Articolo successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.13
Presentazione della domanda di finanziamento.

[Al fine di realizzare il coordinamento della concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale e del finanziamento agevolato, le agevolazioni anzidette sono richieste dall’operatore con unica domanda, da presentare ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno, nella quale deve essere precisato in via definitiva se si intende usufruire di entrambe le agevolazioni o soltanto di una di esse.
La domanda deve essere compilata su apposito modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quale saranno indicati gli elementi, le notizie e la documentazione necessari per l’istruttoria, ferma restando la facoltà degli istituti di credito di richiedere ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell’istruttoria. Il predetto modulo di domanda viene presentato altresì al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e alla Cassa per il Mezzogiorno] (1) (2)
(1) Vedi, ora, l. 19 dicembre 1992, n. 488; d.lg. 3 aprile 1993, n. 96; d.p.c.m. 7 marzo 1994, n. 276; d.p.c.m. 3 gennaio 1995; d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, conv. in l. 7 aprile 1995, n. 104; art. 5, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273; d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341; d.m. 20 ottobre 1995, n. 527; art. 1, commi 73, 78, 80, 81, 2, comma 42, l. 28 dicembre 1995, n. 549; d.p.r. 6 febbraio 1996, n. 102.
(2) Articolo successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.14
Procedura per l’ammissibilità alle agevolazioni.

[Ai fini dell’ammissibilità al credito agevolato di cui al presente decreto, l’istituto di credito a medio termine che abbia ricevuto la domanda di credito agevolato e/o di contributo in conto capitale a norma del precedente art. 13, procede per entrambe le agevolazioni ad una unica istruttoria della iniziativa rivolta a valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica dell’iniziativa stessa con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell’impresa promotrice e alla congruità dei mezzi finanziari all’uopo destinati. L’istruttoria deve riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici e agli obiettivi da realizzare in termini di capacità produttiva e di produzione conseguibili.
I risultati dell’istruttoria contenuti in apposita relazione con la delibera di finanziamento sono inviati al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e, unitamente alla documentazione progettuale, anche alla Cassa.
La domanda di cui al primo comma è altresì trasmessa dall’istituto di credito alla regione interessata, che può esprimere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all’assetto territoriale e alla programmazione regionale.
L’ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire, è subordinata all’accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno della rispondenza delle singole iniziative alle direttive che saranno all’uopo emanate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative per le quali è stato deliberato il finanziamento a tasso agevolato e/o la concessione del contributo in conto capitale. Il contributo in conto interessi e il contributo in conto capitale s’intendono concessi se il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro 30 giorni dalla comunicazione non si esprime in senso contrario.
Per le iniziative con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all’importo di 15 miliardi di lire, l’ammissione al credito agevolato di cui al presente decreto e, ove richiesto, al contributo di cui all’art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è subordinata all’accertamento della conformità della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPE, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.
A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi del decimo comma dell’art. 11 della citata legge n. 183, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonché della documentazione inviata ai sensi del secondo comma dagli istituti di credito.
Nel caso in cui l’accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformità, nel quale sono indicati, oltre gli elementi di conoscenza che caratterizzano l’iniziativa, la misura del credito agevolato e/o del contributo in conto capitale riconosciuti all’iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, l’ammontare degli investimenti fissi ammissibili, l’occupazione prevista, i termini per la realizzazione dell’impianto e delle eventuali infrastrutture necessarie nonché gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.
Il parere con l’esito dell’accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa ai fini delle erogazioni dei contributi, anche agli istituti di credito e agli interessati.
La concessione del contributo in conto capitale e in conto interessi è deliberata dalla Cassa con un unico provvedimento.
La Cassa è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito interessati per assicurare che le erogazioni del contributo in conto capitale abbiano luogo per stato di avanzamento in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato.
Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi della legge 2 maggio 1976 n. 183, in materia di contributi in conto capitale] (1) (2)
(1) Vedi, ora, l. 19 dicembre 1992, n. 488; d.lg. 3 aprile 1993, n. 96; d.lg. 1° settembre 1993, n. 385; d.p.c.m. 7 marzo 1994, n. 276; d.p.c.m. 3 gennaio 1995; d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, conv. in l. 7 aprile 1995, n. 104; art. 5, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273; d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341; d.m. 20 ottobre 1995, n. 527; art. 1, commi 73, 78, 80, 81, 2, comma 42, l. 28 dicembre 1995, n. 549; d.p.r. 6 febbraio 1996, n. 102.
(2) Articolo successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.15
Norme riguardanti l’opzione.

[L’opzione effettuata ai sensi dell’art. 18, ultimo comma della legge 2 maggio 1976, n. 183, per il contributo di cui all’art. 10 della predetta legge, s’intende effettuata anche per il finanziamento agevolato.
Tale opzione è esercitata validamente a condizione che, nella normativa di attuazione, permanga come ammissibile all’agevolazione il comparto produttivo e il tipo di attività nei quali rientra l’iniziativa oggetto di opzione] (1) (2)
(1) Vedi, ora, le disposizioni contenute nel d.lg. 1° settembre 1993, n. 385.
(2) Articolo successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO N.16
Spese ammissibili al credito agevolato.

[Le spese ammissibili al credito agevolato dovranno, comunque, comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature nonché le scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell’attività dell’impresa.
Ai fini della concessione del credito agevolato sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni all’istituto di credito] (1) (2)
(1) Vedi, ora, le disposizioni contenute nel d.lg. 1° settembre 1993, n. 385.
(2) Articolo successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.17
Determinazione del capitale investito.

[Il capitale investito nelle imprese operanti nel centro-nord e gli investimenti in impianti fissi negli stabilimenti insediati nel Mezzogiorno, da valutare per la concessione del credito agevolato ai sensi degli articoli precedenti, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, delle rivalutazioni per conguaglio monetario (1).
Tale accertamento sarà effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare, delle scritture delle contabilità delle imprese all’inizio della realizzazione del programma di investimento oggetto del credito agevolato] (2) (3)
(1) Comma così modificato dall’art. 19, l. 22 dicembre 1984, n. 887.
(2) Vedi, ora, l. 19 dicembre 1992, n. 488; d.lg. 3 aprile 1993, n. 96; d.lg. 1° settembre 1993, n. 385; d.p.c.m. 7 marzo 1994, n. 276; d.p.c.m. 3 gennaio 1995; d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, conv. in l. 7 aprile 1995, n. 104; art. 5, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273; d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341; d.m. 20 ottobre 1995, n. 527; art. 1, commi 73, 78, 80, 81, 2, comma 42, l. 28 dicembre 1995, n. 549; d.p.r. 6 febbraio 1996, n. 102.
(3) Articolo successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.18
Valutazione unitaria delle iniziative.

[I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazione, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l’appartenenza ad un medesimo gruppo. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.19
Prefinanziamenti.

[Gli istituti di credito indicati nel precedente articolo 3, che deliberino operazioni di credito agevolato ai sensi del presente decreto, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto, a stipulare i finanziamenti al tasso d’interesse agevolato previsto per le iniziative indicate nei precedenti articoli 5, 6, 8 e 12 ed a procedere alla loro erogazione in conformità alle norme del presente decreto e alle successive norme di attuazione nonché ai contratti, senza attendere che i provvedimenti di concessione del contributo in conto interessi siano emanati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato o dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Qualora i suddetti provvedimenti non siano emanati entro sei mesi dalla data di stipulazione, gli istituti di credito potranno chiedere alle imprese finanziate, per ogni rata scadente successivamente, anche l’importo corrispondente alla rispettiva quota di contributo in conto interessi ancora non concesso, fermo restando che per la prima rata viene mantenuto il tasso agevolato di interesse.
Nel caso che le iniziative siano ammesse al credito agevolato, il contributo è concesso in relazione al tasso di riferimento vigente alla data della stipulazione del contratto, con decorrenza dalla data della prima erogazione dell’importo finanziato. Riscosso il contributo, gli istituti accrediteranno alle imprese finanziate quanto da esse eventualmente pagato in applicazione del precedente comma] (1) (2)
(1) Articolo così modificato dall’art. 12-ter, d.l. 30 gennaio 1979, n. 23, conv. in l. 29 marzo 1979, n. 91. Vedi, ora, l. 19 dicembre 1992, n. 488; d.lg. 3 aprile 1993, n. 96; d.lg. 1° settembre 1993, n. 385; d.p.c.m. 7 marzo 1994, n. 276; d.p.c.m. 3 gennaio 1995; d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, conv. in l. 7 aprile 1995, n. 104; art. 5, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273; d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341; d.m. 20 ottobre 1995, n. 527; art. 1, commi 73, 78, 80, 81, 2, comma 42, l. 28 dicembre 1995, n. 549; d.p.r. 6 febbraio 1996, n. 102.
(2) Articolo successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.20
Determinazione del tasso di riferimento.

[Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.
Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d’interesse prevista nei precedenti articoli.
Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d’urgenza, l’art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni] (1) (2)
(1) Vedi, ora, le disposizioni contenute nel d.lg. 1° settembre 1993, n. 385.
(2) Articolo successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.21

[(Omissis) ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 19, l. 22 dicembre 1984, n. 887. Successivamente l’abrogazione è stata ribadita dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.22
Anticipata estinzione del finanziamento.

[In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento concesso ai sensi del presente decreto o di cessazione definitiva dell’attività ovvero di fallimento di una impresa finanziata, l’erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.
In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento l’entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.
In caso di cessazione temporanea dell’attività dell’impresa, salvo quanto previsto dal precedente art. 21, l’erogazione del contributo è sospesa con provvedimento rispettivamente del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato o della Cassa per il Mezzogiorno.
Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l’operatore distolga, senza esplicita autorizzazione dall’uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni o nel parere di conformità, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini senza esplicita autorizzazione, ad altro uso le opere murarie nei 10 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato] (1) (2)
(1) Vedi, ora, l. 19 dicembre 1992, n. 488; d.lg. 3 aprile 1993, n. 96; d.lg. 1° settembre 1993, n. 385; d.p.c.m. 7 marzo 1994, n. 276; d.p.c.m. 3 gennaio 1995; d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, conv. in l. 7 aprile 1995, n. 104; art. 5, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273; d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341; d.m. 20 ottobre 1995, n. 527; art. 1, commi 73, 78, 80, 81, 2, comma 42, l. 28 dicembre 1995, n. 549; d.p.r. 6 febbraio 1996, n. 102.
(2) Articolo successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.23
Centro di raccolta dati.

[Presso la segreteria di cui al precedente art. 9 è costituito un centro elettronico per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alla concessione di agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.
Il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato stabilisce gli elementi conoscitivi che le amministrazioni pubbliche statali e gli enti pubblici competenti in materia di agevolazioni finanziarie all’industria devono trasmettere con riferimento alle singole operazioni.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.24
Controllo del Parlamento.

[Il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno devono presentare al Parlamento ogni anno una relazione analitica sullo stato di attuazione del presente decreto relativamente alle richieste di finanziamento, a quelle accolte e alla realizzazione dei programmi per i quali sono stati concessi i finanziamenti medesimi] (1) (2)
(1) Vedi, ora, l. 19 dicembre 1992, n. 488; d.lg. 3 aprile 1993, n. 96; d.lg. 1° settembre 1993, n. 385; d.p.c.m. 7 marzo 1994, n. 276; d.p.c.m. 3 gennaio 1995; d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, conv. in l. 7 aprile 1995, n. 104; art. 5, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273; d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341; d.m. 20 ottobre 1995, n. 527; art. 1, commi 73, 78, 80, 81, 2, comma 42, l. 28 dicembre 1995, n. 549; d.p.r. 6 febbraio 1996, n. 102.
(2) Articolo successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.25
Onere finanziario.

[Il fondo di cui all’art. 1 è costituito:
a) dalla somma complessiva di lire 3.200 miliardi così ripartiti: per gli interventi nei territori meridionali, lire 2.080 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 13 miliardi nell’anno finanziario 1976; di lire 65 miliardi nell’anno finanziario 1977; di lire 135 miliardi nell’anno finanziario 1978; di lire 173 miliardi negli anni finanziari dal 1979 al 1986; di lire 133 miliardi nell’anno finanziario 1987; di lire 93 miliardi nell’anno finanziario 1988; di lire 70 miliardi negli anni finanziari 1989 e 1990; di lire 57 miliardi nell’anno finanziario 1991; di lire 45 miliardi nell’anno finanziario 1992; di lire 15 miliardi nell’anno finanziario 1993; per gli interventi nel restante territorio nazionale, lire 1.120 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato in ragione di lire 7 miliardi nell’anno finanziario 1976; di lire 35 miliardi nell’anno finanziario 1977; di lire 120 miliardi nell’anno finanziario 1978; di lire 164 miliardi nell’anno finanziario 1979; di lire 130 miliardi nell’anno finanziario 1980; di lire 106 miliardi nell’anno finanziario 1981; di lire 93 miliardi negli anni finanziari dal 1982 al 1986; di lire 62 miliardi nell’anno finanziario 1987; di lire 31 miliardi nell’anno finanziario 1988;
b) dalle somme di cui al secondo comma dell’art. 1.
Con decreto del Ministro per il tesoro possono essere apportate variazioni compensative nell’ambito di ciascuna delle suddette ripartizioni annuali.
Le annualità relative agli impegni assunti a carico delle dotazioni di cui al primo comma fanno carico interamente alle dotazioni stesse.
Le somme non erogate nei singoli esercizi sono utilizzate negli esercizi successivi] (1) (2)
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi superate.
(2) Articolo successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.26
Copertura dell’onere.

[All’onere di lire 20 miliardi recato dalla presente legge nell’anno finanziario 1976, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo.
All’onere di lire 100 miliardi derivanti dalla presente legge nell’anno finanziario 1977 si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 8904 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno stesso.
Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni dal 1978 al 1993, sarà stabilita la quota degli stanziamenti di cui al precedente art. 25 che potrà essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO N.27
Imprese operanti nel Polesine e nei comuni di Ancona e Falconara Marittima.

[Alle imprese operanti nei territori del Polesine di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1427, si applicano dall’entrata in vigore del presente decreto le stesse norme previste per le zone insufficientemente sviluppate del centro-nord.
È confermata la data del 31 dicembre 1977 per la concessione delle particolari agevolazioni creditizie previste per le imprese che operano nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, dal decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734; le somme necessarie saranno imputate al fondo di cui all’art. 1, ferme restando le riserve previste allo stesso articolo. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.28
Coordinamento tra le agevolazioni previste dalle altre leggi statali e regionali.

[Le agevolazioni creditizie previste dal presente decreto non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi statali.
Le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono concorrere con quelle previste dal presente decreto a condizione che non vengano superati i limiti massimi in esso previsti.
Per i territori meridionali le agevolazioni creditizie previste dal presente decreto possono cumularsi con le agevolazioni di cui all’art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sempreché non venga superato il limite di cui al penultimo e ultimo comma dell’art. 12 del presente decreto.
Le norme previste dal presente decreto si estendono anche agli incentivi agli investimenti industriali, previsti dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il Mediocredito centrale, per le quali si applicano le riserve di fondi previste nella misura del 65 e del 35 per cento, rispettivamente a favore del Mezzogiorno e del centro-nord; le dette leggi sono modificate dalle norme del presente decreto.
Restano escluse dalla disposizione di cui al comma precedente le leggi relative alla ristrutturazione e alla riconversione industriale, al credito per l’esportazione, alla ricostruzione di impianti industriali danneggiati o distrutti da particolari calamità naturali, le disposizioni relative al fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, le disposizioni relative alla zona del Vajont, la legge 6 giugno 1976, n. 172, recante provvedimenti per l’editoria, le leggi 27 dicembre 1973, n. 878 e 23 dicembre 1972, n. 720, recanti agevolazioni a favore della costruzione e trasformazione di navi mercantili, la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante agevolazioni a favore dell’industria cinematografica, la legge 30 aprile 1976, n. 374, recante provvidenze per i concorsi e le società consortili tra piccole e medie industrie, la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante norme, per il finanziamento della ricerca applicata, la legge 14 luglio 1969, n. 471, per il finanziamento dell’acquisto all’estero di strumenti scientifici e di beni strumentali di tecnologia avanzata e la legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili, nonché la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni riguardante le operazioni di rifinanziamento effettuate dal Mediocredito centrale (1).
A decorrere dalla emanazione del presente decreto sono soppresse le disposizioni concernenti il credito agevolato contenute nella legge 6 ottobre 1971, n. 853, nella legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 22 luglio 1966, n. 614 e nella legge 20 dicembre 1961, n. 1427] (2) (3)
(1) Comma così modificato dall’art. 4, l. 28 novembre 1985, n. 710.
(2) Vedi, ora, l. 19 dicembre 1992, n. 488; d.lg. 3 aprile 1993, n. 96; d.lg. 1° settembre 1993, n. 385; d.p.c.m. 7 marzo 1994, n. 276; d.p.c.m. 3 gennaio 1995; d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, conv. in l. 7 aprile 1995, n. 104; art. 5, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273; d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341; d.m. 20 ottobre 1995, n. 527; art. 1, commi 73, 78, 80, 81, 2, comma 42, l. 28 dicembre 1995, n. 549; d.p.r. 6 febbraio 1996, n. 102.
(3) Articolo successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

ARTICOLO N.29
Norma transitoria.

[Le domande di agevolazione presentate ai sensi delle precedenti leggi e che non siano state ancora esaminate dal comitato di cui all’art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, o che non siano state ancora oggetto di parere di conformità saranno esaminate a norma del presente decreto.
Ai fini delle necessarie priorità dell’istruttoria e delle altre valutazioni previste dal presente decreto viene considerata valida a tutti gli effetti la data di presentazione della domanda originaria agli istituti di credito]