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Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 460

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525;
Visto l’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Considerata la necessità di adeguare il citato regolamento n. 525 del 1997 alle innovazioni introdotte dal predetto articolo 153 della citata legge n. 388 del 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 marzo 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a il seguente regolamento:

ARTICOLO N.1
Modifiche all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525

1. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche). – 1. Per le imprese editrici che editino quotidiani o periodici, anche telematici, organi di partiti o forze politiche, le quali intendono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, la certificazione rilasciata dai Presidenti di Camera e Senato ha per oggetto l’esistenza di un gruppo parlamentare della forza politica di riferimento ovvero l’appartenenza del parlamentare ad una forza politica espressione di minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
2. Le rappresentanze della forza politica nel Parlamento europeo, consistenti in almeno due deputati eletti nelle liste del movimento stesso, sono comprovate tramite presentazione di un’attestazione rilasciata dagli organi competenti del Parlamento europeo medesimo.
3. L’impresa richiedente è tenuta altresì a presentare un attestato della forza politica comprovante che la testata, comprese quelle telematiche, per la quale si richiedono i contributi è organo del movimento stesso.
4. Possono percepire i contributi anche i giornali telematici registrati autonomamente presso il competente Tribunale, che siano organi di movimento politico ai sensi dell’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riportino in testata l’indicazione del movimento politico di cui sono organi. Nel caso in cui siano presentate due domande di contributi in riferimento ad un giornale diffuso anche per via telematica, è ammesso al contributo solo il giornale telematico.”.

ARTICOLO N.2
Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525

1. Dopo l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, sono inseriti i seguenti:
“Art. 3-bis (Domande e modalità di accesso ai contributi delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici). – 1. Qualora, ai sensi del comma 4 dell’articolo 153 della legge n. 388 del 2000 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, che risultino già in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si costituiscano in società cooperative per la pubblicazione di un giornale organo di movimento politico, i contributi relativi all’anno 2001 sono percepiti dalle Società editrici in proporzione al rispettivo periodo di svolgimento dell’attività editoriale della testata. In tale caso le domande sono presentate da ciascuna impresa che abbia svolto attività editoriale per la medesima testata nel corso dell’anno 2001, in relazione al rispettivo periodo di esercizio dell’attività editoriale stessa, corredate dalla documentazione di cui all’articolo 3.
2. Le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, già in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, che non si costituiscono in società cooperative ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 153, della predetta legge n. 388 del 2000, continuano a percepire i contributi ai sensi del comma 10 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, non oltre la data del 30 novembre 2001.
Art. 3-ter (Documentazione degli ulteriori requisiti per le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative). – 1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative ai sensi del comma 4 dell’articolo 153 della legge n. 388 del 2000, sono tenute altresì a presentare:
a) una certificazione della diffusione, anche in rapporto alla percentuale della tiratura complessiva dei quotidiani e periodici editi da cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciata da una società di revisione, scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB.
b) una certificazione dell’intero bilancio di esercizio dell’anno al quale si riferiscono i contributi è effettuata da una società di revisione, scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB.
c) copia autentica dello statuto.
Art. 3-quater (Richiamo). – 1. Alle società cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.”.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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