Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (1) (2).
(1) Vedi anche l’articolo 29, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
(2) In riferimento al presente decreto vedi: Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 08 maggio 2012 n. AS938.
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria;
Visto l’articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto l’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l’opportunita’ di emanare misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, ed alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche’ di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nel citato articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto1990, n. 250, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 14 dicembre 2009;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;
Considerato che la Prima Commissione Permanente del Senato ha specificamente segnalato la necessita’ di correggere, all’articolo 12, comma 1, l’erroneo riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 250, trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230;
Ritenuto di doversi uniformare alla predetta osservazione, in ragione della circostanza che la qualificazione della erroneita’ del riferimento normativo proviene dal medesimo ambito parlamentare dal quale e’ promanata la legge di delega per l’adozione del regolamento;
Sentito il Ministro per la semplificazione normativa;
Sentita l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalita’ pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda puo’ essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono inammissibili. La documentazione istruttoria e’ trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalita’ indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all’ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell’anno in cui e’ stata presentata la domanda per la concessione.
1. Le imprese di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi all’estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ le imprese di cui all’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite. Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con societa’ di distribuzione esterne, non controllate ne’ collegate all’impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Nel computo delle copie distribuite non rientrano quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralita’ di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva, nonche’ quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative, qualora non espressamente destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante doppia opzione di quota, e quelle diffuse tramite lo strillonaggio. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue diverse modalita’, nonche’ la vendita, devono essere analiticamente certificate da una societa’ di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB. Ai fini del presente articolo si intende per testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni (1).
2. Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le cooperative devono essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei soci, mantenendo il medesimo criterio di prevalenza, deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (2).
3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, possono continuare ad accedere ai contributi di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore del presente regolamento, in cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di cui all’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati dall’articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 2 del presente articolo.
(1) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’articolo 6, comma 1, lett. a) del D.L. 18 maggio 2012, n. 63.
(2) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’articolo 6, comma 1, lett. a) del D.L. 18 maggio 2012, n. 63.
[1. I contributi alle imprese editrici di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonche’ di un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l’ammontare complessivo di tali contributi non puo’ comunque superare il 60 per cento dei costi come sopra indicati.
2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all’articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2-quater del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per ciascuna impresa editrice di periodici, nonche’ di un importo variabile, nella misura di euro 0,09 per i quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue. L’ammontare complessivo di tali contributi non puo’ comunque superare il 50 per cento dei costi come sopra indicati.
3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad applicarsi il disposto dell’articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I relativi contributi sono cosi’ calcolati:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1.290.000 euro per i quotidiani e a 310.000 euro per i periodici;
b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:
1) per i giornali quotidiani: 258.000 euro all’anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera; 154.000 euro all’anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; 103.000 euro all’anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
2) per i giornali periodici un contributo di 207.000 euro nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie;
c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b);
d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non puo’ comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili.
4. Le agenzie di stampa di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le agenzie di informazione radiofonica di cui all’articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa.
5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l’acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale, continuano ad essere considerati, ai fini del calcolo dei contributi di cui al presente articolo, unicamente nel limite del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili, purche’ in presenza di certificazione di regolarita’ contributiva delle imprese fornitrici dei medesimi servizi editoriali.
6. Ai fini del presente articolo per costi ammissibili si intendono i costi direttamente connessi all’esercizio dell’attivita’ editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 31 dicembre 2010, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili.
7. In caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 6, comma 1, lett. b) del D.L. 18 maggio 2012, n. 63.
[1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 2 del presente regolamento, il contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani, calcolato secondo i parametri di cui all’articolo 3, e’ ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 2 milioni di euro, l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e quando, risultando superiore a 1 milione di euro ed inferiore a 2 milioni di euro, l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il contributo spettante alle imprese editrici di periodici, calcolato secondo i criteri di cui all’articolo 3, e’ ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 400 mila euro, l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e quando, superiore a 200 mila euro ed inferiore a 400 mila euro, l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 2 dipendenti, di cui almeno un giornalista, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato. ](1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 6, comma 1, lett. b) del D.L. 18 maggio 2012, n. 63.
1. Le situazioni di collegamento e di controllo fra imprese editrici, ostative all’erogazione dei contributi, sono quelle previste dall’articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ dall’articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le situazioni di collegamento e di controllo sono definite dall’articolo 2359 del codice civile, nonche’ dall’articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
2. Ai fini dell’ammissibilita’ della domanda di contributi le situazioni di collegamento o controllo ostative all’erogazioni dei contributi sono accertate dall’Amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente i contributi, nella quale e’ dichiarata l’insussistenza di tali rapporti ovvero sono indicate dettagliatamente le situazioni di collegamento o controllo nelle quali versa l’impresa stessa. In caso di situazioni di collegamento o controllo con altra societa’ i legali rappresentanti delle societa’ controllanti o collegate presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le stesse non hanno presentato domande di contributi.
3. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a richiedere all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarita’ dell’iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l’attestazione di conformita’ degli assetti societari alla normativa vigente, nonche’ l’attestazione dell’assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell’articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche ai fini dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Annualmente il Dipartimento per l’informazione e l’editoria trasmette alla Guardia di finanza l’elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.
1. Ai fini dell’applicazione del presente Capo, resta fermo quanto previsto dall’articolo 10-sexies, comma 1, lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente regolamento, ai fini dell’applicazione dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell’articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le domande per la concessione dei contributi dovranno essere corredate, anche non contestualmente, dalla documentazione indicata ai commi seguenti, comprendente quella idonea a dimostrare che le trasmissioni sono effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.
2. Le domande presentate dalle imprese di cui alle disposizioni citate nel comma 1, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalita’ pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora per giustificati motivi l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda puo’ essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono irricevibili. La documentazione istruttoria e’ trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalita’ indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all’ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell’anno in cui e’ stata presentata la domanda per la concessione.
3. In luogo della documentazione da inviare a corredo della domanda dei contributi, come specificata dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, le imprese possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante:
a) la sede legale e la sede operativa dell’impresa;
b) gli estremi della registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;
c) gli estremi del decreto di concessione o altro titolo richiesto dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero di conferma o voltura degli stessi;
d) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell’impresa;
e) il palinsesto settimanale tipo, con l’ora dell’inizio e l’ora della fine di ciascun programma, nonche’ la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria. Nell’ambito del palinsesto vanno puntualmente indicati i propri programmi informativi e quelli autoprodotti, nonche’ la loro percentuale sulle ore complessive di trasmissione effettuate ogni giorno nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni;
f) il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti Enti previdenziali con l’indicazione delle sedi di iscrizione. La dichiarazione deve essere resa anche in assenza di dipendenti;
g) le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda, con l’attestazione dell’uso esclusivo delle stesse per finalita’ aziendali;
h) il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi di comunicazione, nonche’ la sua posizione orbitale, specificando la percentuale di utilizzo imputabile al segmento inerente la contribuzione.
4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente regolamento, le imprese che richiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, inviano altresi’ copia conforme, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle fatture emesse rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei servizi di comunicazione, con relativa quietanza. Le stesse imprese comunicano inoltre le modalita’ di pagamento indicando, in caso di accredito su conto corrente bancario, istituto di credito e codice IBAN.
5. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono presentare il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell’atto costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori e dei sindaci. Per tutti gli altri soggetti resta l’obbligo, se emittenti radiofoniche, di invio della documentazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, o, se emittenti televisive, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.
6. La comunicazioni di preavviso previste dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, nonche’ dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, rispettivamente per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, sono obbligatorie soltanto ai fini della presentazione della prima domanda annuale di contributi, a pena di inammissibilita’ della medesima. Il preavviso di domanda e’, altresi’, presentato obbligatoriamente, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dagli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva entro sessanta giorni dal subentro. Nel caso in cui l’impresa di radiodiffusione non presenti la domanda di concessione del contributo per una o piu’ annualita’, la comunicazione di preavviso dovra’ essere presentata nuovamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
7. Le commissioni consultive previste dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, sono presiedute dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l’informazione e l’editoria e sono cosi’ composte:
a) il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) il Coordinatore dell’Ufficio per il sostegno all’editoria del medesimo Dipartimento;
c) il Coordinatore del Servizio per il sostegno radiotelevisivo del medesimo Dipartimento;
d) un dirigente di prima fascia del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) un dirigente di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale delle comunicazioni;
f) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza, rispettivamente, con l’informazione radiofonica e con l’informazione televisiva nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
g) un membro designato da ognuna delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente, delle imprese private di radiodiffusione sonora, nazionali e locali, e delle imprese private televisive locali, per un totale di non piu’ di sei membri per ogni commissione;
h) un rappresentante dell’Ordine nazionale dei giornalisti;
i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
l) un esperto o operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la commissione prevista dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.
1. Le agenzie di informazione radiofonica di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ le agenzie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l’intero anno, di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate, in almeno 13 regioni, con almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive e diffondere oltre 2000 notiziari l’anno.
2. Le agenzie regionali previste dall’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dall’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come disciplinate dall’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l’intero anno, di una struttura redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolarmente iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate con almeno 10 emittenti radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe e diffondere oltre 1000 notiziari l’anno.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente regolamento, il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento per i quali le imprese radiofoniche e televisive richiedono i contributi di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve riferirsi, a pena di inammissibilita’ all’accesso ai contributi medesimi, per almeno i due terzi a forniture di servizi a favore di imprese che non abbiano, ai sensi del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile, alcun rapporto di collegamento o controllo con le agenzie stesse. Il superamento di tale limite rappresenta circostanza preclusiva all’accesso ai contributi medesimi per l’impresa radiofonica e televisiva che abbia sottoscritto abbonamenti con le predette agenzie; a tale fine il legale rappresentante dell’agenzia di stampa o informazione presenta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’insussistenza di tale superamento.
4. Le agenzie di informazione di cui ai commi del presente articolo sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di ognuno di essi.
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente regolamento, e fermi restando gli specifici requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rimborso dei canoni di abbonamento ai servizi delle agenzie di informazione, le imprese radiofoniche e televisive che chiedono i predetti rimborsi devono assicurare il rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel presente articolo.
2. Le imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a carattere commerciale che richiedono le provvidenze di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell’anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno cinque giornalisti regolarmente iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno.
Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non puo’ superare 100.000 euro all’anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite e’ incrementato di 20.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l’abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione non puo’ comunque essere superiore a 200.000 euro l’anno.
3. Le imprese radiofoniche locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese televisive locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell’anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno un giornalista, regolarmente iscritto all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non puo’ superare 25.000 euro all’anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite e’ incrementato di 10.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione non puo’ comunque essere superiore a 55.000 euro l’anno.
4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente regolamento, le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, possono accedere al rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l’abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, per non piu’ di 15.000 euro l’anno.
5. Le imprese che richiedono i contributi previsti dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute ad avere alle loro dipendenze almeno quattro giornalisti a tempo pieno a norma del contratto nazionale di lavoro.
1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche attraverso il ricorso alla Guardia di finanza.
1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita’ di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all’intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
2. Le imprese radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 hanno maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire i contributi previsti del citato articolo 4 della legge n. 250 del 1990. Ai medesimi beneficiari non si applica il raddoppio previsto dall’articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278.
3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al comma 1, le erogazioni previste dall’articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo ai sensi del presente Capo.
4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dall’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dall’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l’importo di 4 milioni di euro.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
1. Le agevolazioni di credito alle imprese editoriali di cui all’articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concesse nella forma di contributi in conto interessi su finanziamenti a valere sul Fondo per le agevolazioni di credito di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 62 del 2001. Alla concessione delle predette agevolazioni di credito si provvede mediante la valutazione di progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) preventiva deliberazione dell’istituto finanziatore da allegare alla domanda, pena la non procedibilita’ nella valutazione della domanda stessa;
b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria, della durata massima di dieci anni, finalizzato al progetto. Il finanziamento e’ ammesso a contributo in misura non superiore a euro 15 milioni;
c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda. Sono, altresi’, ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.
2. Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande a pena di decadenza, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell’impresa proponente e dell’iniziativa in base ai quali e’ effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo, nonche’ la documentazione da produrre a corredo della domanda. L’emanazione dell’Avviso costituisce impegno per le somme ivi indicate. Le somme impegnate per le finalita’ di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ed a qualsiasi titolo disimpegnate, nonche’ le somme erogate per le medesime finalita’ ed a qualsiasi titolo restituite, sono contestualmente riassegnate al Fondo stesso.
3. I requisiti dell’iniziativa di cui al comma 2 attengono alla tipologia del progetto, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validita’ tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa e’ valutata con particolare riferimento alla congruita’ delle spese previste, alla redditivita’, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
4. Nell’ambito dei requisiti dell’iniziativa attinenti alla tipologia del progetto di cui al comma 3, sono ammessi alle agevolazioni di credito i beni, anche quando dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Il requisito dell’esclusivita’ e’ accertato mediante l’acquisizione del contratto di comodato debitamente registrato da cui risulti espressamente tale clausola.
1. L’Avviso per la presentazione delle domande di cui all’articolo 13, comma 2, e’ previsto con cadenza annuale, compatibilmente alla disponibilita’ di risorse finanziarie.
2. Il richiedente e’ tenuto a realizzare il progetto oggetto della domanda entro dodici mesi dal termine di scadenza previsto nell’Avviso per la presentazione delle domande. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto sono comunicate al Comitato entro i medesimi termini previsti per la realizzazione del progetto stesso.
3. La mancata realizzazione del progetto, nonche’ la mancata comunicazione delle variazioni entro i termini di cui al comma 2
comporta la non procedibilita’ nella valutazione delle domande.
4. Entro i successivi sessanta giorni dal termine previsto dal comma 2, i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilita’ nella valutazione delle domande, la seguente documentazione:
a) il contratto di mutuo finalizzato al progetto corredato dal piano di ammortamento bancario laddove non ancora presentato. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali e’ riferito il contratto di mutuo sono liberamente concordate tra le parti;
b) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;
c) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l’istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalita’ del progetto, nonche’ la congruita’ dei costi sostenuti.
5. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire:
a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all’impresa;
b) elementi di contabilita’ interna aziendale, nelle altre ipotesi.
6. Nel caso di progetti realizzati con il ricorso alla locazione finanziaria i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilita’ della valutazione delle domande, la seguente documentazione entro i medesimi termini previsti dal comma 4:
a) il contratto di locazione finanziaria debitamente registrato;
b) una relazione redatta dalla societa’ di locazione finanziaria consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l’indicazione dei singoli costi d’acquisto e dell’importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento;
c) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;
d) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Il momento giuridico che attesta la data di realizzazione degli investimenti coincide con l’entrata in possesso del bene da parte del soggetto richiedente le agevolazioni di credito;
e) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l’istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalita’ del progetto, nonche’ la congruita’ dei costi sostenuti.
7. Il Comitato di cui all’articolo 16, sulla base dell’istruttoria del Servizio competente che predispone una relazione, esaminata la domanda dell’impresa richiedente, nonche’ la delibera dell’istituto finanziatore, approva o rigetta il progetto, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione delle agevolazioni di credito a carico dello Stato secondo criteri di redditivita’, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato. La delibera del Comitato e’ notificata al soggetto richiedente a cura del Servizio stesso entro diciotto mesi dal termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.
8. La liquidazione del contributo si effettua direttamente al soggetto richiedente, entro 4 mesi dalla data di notifica della delibera del Comitato, previa verifica della completezza della documentazione.
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 13 le spese per la realizzazione dei progetti sono ammesse in misura pari al 50 per cento di quella finanziate dai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria o all’esercizio dell’attivita’ di locazione finanziaria e ritenute ammissibili dal Comitato di cui all’articolo 16, ivi comprese le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 20 per cento degli investimenti fissi ammessi alle agevolazioni di credito.
2. L’ammontare del contributo e’ pari al 50 per cento degli interessi sull’importo delle spese finanziate ammesse a contributo, calcolato al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato. Il contributo e’, comunque, calcolato al tasso di interesse piu’ basso fra quello concordato tra le parti e quello di riferimento.
3. L’ammissione alle agevolazioni di credito di cui all’articolo 13 e’ disposta sulla base della delibera del Comitato di cui all’articolo 16 nei limiti delle disponibilita’ finanziarie evidenziate nell’Avviso. In caso di disponibilita’ finanziarie inferiori all’importo complessivo dei contributi erogabili calcolati sulla base dei piani di ammortamento sviluppati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato, i contributi stessi sono proporzionalmente ridotti nei limiti delle risorse indicate nell’Avviso.
4. Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, e’ accordato, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula del contratto di mutuo, per un periodo di utilizzo/preammortamento che non puo’ essere superiore a due anni, con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni effettuate dall’istituto finanziatore, in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il 50 per cento dello stesso, nonche’, per il periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.
5. Il calcolo del contributo e’ effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale – con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno – elaborato dal Servizio competente ed erogato in un’unica soluzione, direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l’importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.
6. Il contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone. Il calcolo di detto contributo e’ effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale – con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno – elaborato dal Servizio competente ed erogato direttamente al soggetto richiedente in un’unica soluzione, attualizzando l’importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.
1. Il Comitato di cui al comma 4 dell’articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e’ nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, ed e’ cosi’ composto:
a) dal Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Presidente;
b) dal Capo dell’Ufficio per il sostegno all’editoria del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) dal capo dell’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio;
d) da un rappresentante del Ministero dell’economia e finanze;
e) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
f) da due esperti in materia di editoria, da un esperto in materia di editoria elettronica, nonche’ un esperto nel campo dell’ingegneria designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comitato delibera l’ammissione al contributo di cui all’articolo 15. Per la validita’ delle riunioni del Comitato e’ richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parita’ di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, individuata nell’ambito delle risorse del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all’istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi.
4. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai membri del Comitato non sono corrisposti indennita’, gettoni di presenza o rimborsi spese.
1. Le domande di cui all’articolo 13, sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, sono presentate per via telematica e con firma digitale, secondo le modalita’ pubblicate sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda puo’ essere presentata entro lo stesso termine indicato nell’articolo 14, comma 2, per mezzo di raccomandata postale con l’indicazione dei motivi ostativi.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito e’ trasmesso alla Guardia di finanza che, anche ai fini dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettua l’attivita’ di controllo.
2. Qualora i beni oggetto del progetto ammesso alle agevolazioni di credito siano alienati, ceduti, distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero tre anni nel caso di beni a rapida obsolescenza, e’ disposta la revoca del contributo.
3. Per la durata del finanziamento l’impresa e’ tenuta entro il 31 gennaio di ogni anno ad inoltrare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ attestante l’avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di locazione finanziaria. Al mancato inoltro di detta documentazione e’ disposta la revoca del contributo gia’ concesso.
4. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del contratto di locazione finanziaria, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, la concessione del contributo statale e’ revocata, con ripetizione delle somme, a decorrere rispettivamente dalla data di estinzione del mutuo, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale.
1. Le agevolazioni di credito gia’ concesse, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, e della legge 7 marzo 2001, n. 62, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni ivi contenute fino all’esaurimento delle relative procedure.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al Comitato di cui all’articolo 16 sono altresi’ attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi ad agevolazioni di credito concesse ai sensi del comma 1.
1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede, per le imprese editoriali, radiofoniche e televisive che hanno presentato regolare domanda di contributi ai sensi dei Capi I e II del presente regolamento, a richiedere ai competenti Enti previdenziali certificazione comprovante la regolarita’ contributiva.
2. Le imprese editoriali, radiofoniche e televisive rimaste soccombenti, con sentenza passata in giudicato, a seguito di ricorsi giurisdizionali in materia di adempimenti previdenziali, non possono percepire contributi fino alla completa esecuzione della sentenza medesima, certificata dagli Enti previdenziali interessati.
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) in relazione al Capo I:
1) il comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «, il cui ammontare non puo’ comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa»;
2) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
3) il comma 2-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa,»;
4) il primo periodo del comma 2-ter dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa,»;
5) il secondo periodo del comma 2-ter dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa,»;
6) il comma 2-quater dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole da: «ivi comprese» fino alle seguenti: «dal comma 11»;
7) il comma 7 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
8) il comma 8 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
9) il comma 9 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
10) il comma 10 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
11) il comma 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
12) il comma 12 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
13) il comma 15-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
14) il comma 1 dell’articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, limitatamente alle parole: «dall’articolo 3, comma 11, e»;
15) l’articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466;
16) il secondo periodo del comma 1246 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) in relazione al Capo II:
1) le parole da: «La quota spettante» a: «ai sensi della presente legge: » dell’articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse;
2) il comma 13 dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
3) il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680;
4) il comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410;
c) in relazione al Capo III:
1) i commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell’articolo 5, l’articolo 6 e l’articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
2) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell’articolo 3 e il comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;
3) l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;
4) l’articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente regolamento, in attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d’esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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