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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680

Regolamento recante la disciplina per l’erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali.

(Omissis).

ARTICOLO N.1
Presentazione della domanda.

1. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Via Boncompagni, 15 – 00187 Roma, apposita domanda, in regola con le disposizioni sul bollo, con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell’impresa stessa specificando le provvidenze richieste. Copia della domanda deve essere inviata a ciascuno degli organismi competenti all’applicazione delle tariffe.
2. Le domande devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi insieme ai documenti di cui al successivo articolo 2, comma 1, salva la possibilità di completare la documentazione successivamente.
3. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni da quando iniziano l’attività necessaria per ottenere le provvidenze, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Via Boncompagni n. 15 – 00187 Roma, preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata, contenente l’esplicita dichiarazione di volontà di produrre le domande prescritte nonché l’impegno ad effettuare propri programmi informativi come previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Nel preavviso deve contestualmente essere contenuta l’esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, con l’indicazione delle relative utenze. In sede di prima applicazione del presente regolamento il suddetto preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo e con firma autenticata, può essere inviato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . Copia del preavviso deve essere inviata entro gli stessi termini alle sedi legali di ciascuno degli organismi competenti all’applicazione delle tariffe. Qualora successivamente all’invio del preavviso l’impresa stipuli, con i gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, contratti relativi a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel preavviso stesso, deve dare comunicazione delle stesse a mezzo posta, mediante plico raccomandato, con dichiarazione in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata all’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli organismi competenti all’applicazione delle tariffe, unitamente alla esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate anche con riferimento a queste ultime utenze. La comunicazione di cui all’articolo 4, comma 2, deve essere inoltrata agli organismi competenti all’applicazione delle tariffe entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della domanda.
4. Qualora nel corso dell’anno l’impresa intenda rinunciare ad effettuare propri programmi informativi autoprodotti nei limiti sopra indicati, o vengano meno o si modifichino i requisiti di ammissione, l’impresa stessa deve effettuare comunicazione immediata all’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a ciascuno dei gestori competenti all’applicazione delle tariffe dei servizi interessati, per la cessazione immediata delle riduzioni tariffarie praticate in bolletta o diversamente fatturate. Ove dalla verifica degli uffici sulle domande di ciascun anno risulti il venire meno dei requisiti di cui agli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, o le modifiche degli stessi ovvero che l’impegno ad effettuare programmi informativi autoprodotti non sia stato rispettato, l’impresa deve restituire le somme percepite agli organismi competenti all’applicazione delle tariffe.
5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si intende equivalente l’espressione “programmi informativi autoprodotti”, contenuta nell’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a quella “propri programmi informativi” contenuta nell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per tali espressioni si intendono quei programmi prodotti utilizzando anche segmenti informativi acquisiti, composti o integrati con il significativo lavoro informativo di una propria redazione, tale da configurare la specifica identità di ogni programma.

ARTICOLO N.2
Documentazione.

1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
1) la sede legale e operativa dell’impresa;
2) il giornalista direttore responsabile della testata con l’indicazione della qualifica rivestita;
3) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l’impresa;
4) le ore di trasmissione quotidiane effettuate in media nell’anno di riferimento dei contributi tra le ore 7 e le ore 23;
5) estremi di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e della concessione per la radiodiffusione televisiva da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
6) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell’impresa;
7) l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva prevista dall’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
8) il periodo di tempo dell’eventuale disattivazione da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni durante il quale l’emittente ha trasmesso immagini fisse o ripetitive;
b) copia autentica in regola con le disposizioni sul bollo dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché del verbale dell’assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercente l’impresa in carica nell’anno oggetto della domanda, ovvero certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l’impresa;
c) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale palinsesto deve indicare l’ora di inizio e l’ora della fine di ogni programma con la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando se trattasi di propri programmi informativi;
d) certificato in regola con le disposizioni sul bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l’iscrizione della testata giornalistica che contraddistingue le trasmissioni dell’emittente;
e) per le imprese che richiedono il rimborso dell’80% delle spese per l’abbonamento ai servizi di agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale, copia autentica delle fatture relative a tali spese con la documentazione dell’avvenuto pagamento.
2. Le imprese devono inoltre indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui alla lettera a) del comma 1, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, le ore di trasmissione di propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali effettuate in media tra le ore 7 e le ore 23 di ogni giorno con l’indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate nello stesso arco di tempo.
3. Per le domande successive alla prima, sempre che non siano intervenute variazioni, è consentito far riferimento ai documenti presentati precedentemente.

ARTICOLO N.3
Controlli.

1. Oltre gli eventuali controlli previsti dall’articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 278, l’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri può richiedere l’esibizione o la copia del registro di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed ogni altro atto o documento ritenuto rilevante ai fini del controllo. (Seguiva un alinea non ammesso al “Visto” della Corte dei conti).

ARTICOLO N.4
Modalità di erogazione delle provvidenze.

1. L’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare ai fini delle riduzioni tariffarie, in base alle domande pervenute, agli organismi competenti all’applicazione delle tariffe, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) , della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto alle riduzioni tariffarie previste; ad erogare le somme relative al rimborso dell’80% delle spese per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione nazionale o regionale così come definite dall’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall’articolo 5 del presente regolamento.
2. L’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso che l’impresa di radiodiffusione televisiva indichi nelle domande, di cui all’articolo 1, comma 3, del presente regolamento, che intende avvalersi delle riduzioni tariffarie applicate alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) , della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni successivi, provvede altresì a comunicare agli organismi competenti all’applicazione delle tariffe, l’elenco delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto a tali riduzioni, affinché le riduzioni stesse possano essere direttamente applicate a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione stessa relativamente alle emittenti, risultanti nell’elenco, di cui all’articolo 1, comma 3, del presente regolamento. Ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine del procedimento amministrativo previsto dal presente regolamento è fissato in 580 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e si conclude con l’emanazione di un decreto di ammissione o di esclusione.
[3. L’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge i compiti di cui ai commi 1 e 2, previo parere di una commissione così composta:
a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;
b) un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;
c) un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e telecomunicazioni;
d) il capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) il capo dell’Ufficio per l’editoria e la stampa del dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato;
g) un dirigente generale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
h) il capo del Servizio per le provvidenze alle emittenti radiotelevisive della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
i) un membro designato da ognuna delle più rappresentative associazioni nazionali di categoria delle imprese televisive locali private per un totale di non più di otto membri;
l) un rappresentante dell’Ordine nazionale dei giornalisti;
m) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
n) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l’informazione televisiva designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ](1).
4. La commissione è nominata con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.
5. A cura dell’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene data notizia delle domande pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(1) Comma sostituito dall’art. 1, d.p.r. 3 luglio 1997, n. 269 e abrogato dall’ articolo 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.

ARTICOLO N.5
Agenzie di informazione.

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, fatte salve le norme previste per le agenzie di stampa, le agenzie di informazione a diffusione nazionale sono equiparate alle agenzie di informazione radiofonica nazionale di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
2. Il rimborso previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera b) , della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, può essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione televisiva in relazione all’importo delle spese di abbonamento ad agenzie di informazione a diffusione regionale in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari su avvenimenti di ambito locale e regionale relativamente al territorio servito dalle emittenti abbonate e comunque per un bacino di utenza non inferiore a quello regionale;
b) siano collegate in abbonamento con non meno di sette emittenti operanti nella stessa regione o in regioni limitrofe per le agenzie che effettuano servizi informativi televisivi;
c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;
d) emettano notiziari quotidiani o servizi televisivi su avvenimenti di ambito locale e regionale, annualmente in numero non inferiore a 700;
e) operino da almeno un anno con le caratteristiche descritte alle lettere c) e d) .

ARTICOLO N.6
Comunicazioni delle agenzie di informazione.

1. Le agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale e regionale debbono presentare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno presso l’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri la seguente documentazione:
a) certificati previdenziali comprovanti il numero dei giornalisti e degli altri dipendenti occupati nell’anno precedente con un rapporto continuativo di lavoro subordinato e in applicazione di contratti nazionali collettivi di lavoro;
b) copia autentica dei contratti di abbonamento con le imprese di radiodiffusione televisiva relativi all’anno di riferimento dei contributi;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti il numero di notiziari quotidiani o dei servizi televisivi emessi nell’anno precedente con l’indicazione della durata complessiva degli stessi;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le tariffe di abbonamento praticate nell’anno precedente;
e) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell’impresa;
f) certificato in bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l’iscrizione della testata giornalistica.
2. I rimborsi sono effettuati solo per gli abbonamenti contratti con le agenzie che abbiano depositato la documentazione sopra indicata.

ARTICOLO N.7
Rimborso riduzioni tariffarie.

1. A cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è corrisposto ai gestori competenti all’applicazione delle tariffe, il rimborso delle riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica e sui canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo compresi i sistemi via satellite, concesse alle imprese televisive. Nella domanda di rimborso, riferita alle riduzioni applicate a ciascuna impresa televisiva, devono essere specificate le voci dei consumi da rimborsare, sia a tariffa intera che al 50%, relative all’energia attiva, al corrispettivo di potenza compreso il sovrapprezzo termico e alla quota fissa, con esclusione delle imposte.
2. Alle domande degli organismi competenti all’applicazione delle tariffe riguardanti gli anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere allegate per ciascuna impresa le copie autenticate dal responsabile della società erogante delle note di liquidazione alla singola impresa nella quale devono essere indicate:
a) il numero d’utenza ed eventuali variazioni intervenute;
b) la somma rimborsata.
3. Per le richieste degli organismi competenti all’applicazione delle tariffe che si riferiscono alle domande redatte ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del presente regolamento, che prevede che le riduzioni possano essere direttamente applicate in bolletta, deve essere allegato per ciascuna impresa televisiva il riepilogo dei minori introiti per l’anno di riferimento con le relative bollette.
4. I rimborsi devono essere effettuati dagli organismi competenti all’applicazione delle tariffe per l’intero anno previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concessione e per tutte le utenze indicate nella domanda presentata dalle imprese televisive. Gli organismi competenti all’applicazione delle tariffe sono tenuti a comunicare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali variazioni di utenza intervenute nel corso dell’anno.
5. Le imprese televisive devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’avvenuto rimborso specificando l’anno, la somma ricevuta e le utenze alle quali il rimborso si riferisce.

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