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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 08/03/2013

Individuazione dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi alle imprese editoriali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, Part. 8;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante la “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della sopracitata legge n, 196 del 2009”;
VISTO il decreto de! Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, con il quale il Cons. Paolo Peluffo è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2011, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cons. Paolo Peluffo, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione e comunicazione del Governo;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che disciplina le provvidenze pubbliche in favore delle imprese editoriali;
VISTO il decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legge, nella parte in cui dispone che, a decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, per le imprese di cui all’art. 3, commi 2, 2-bis, I-ter e 2-quater della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all’art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le imprese di cui all’art. 20, comma 3-fer, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il contributo è così calcolato in relazione alla quota corrispondente ai costi di produzione della testata: “una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa e per la distribuzione”;
VISTA, altresì, la successiva lettera b) del medesimo comma 2, nella parte in cui dispone che per le stesse imprese di cui sopra ìl contributo è così calcolato in relazione alla quota corrispondente alle copie vendute della testata per la quale viene chiesto ìl contributo:
“una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,40 euro per i periodici. Tale quota non può comunque essere superiore ali ‘effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L’importo complessivo di tale quota di contributo non può comunque essere superiore a 3.500.000 euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici “.
CONSIDERATO che per entrambe le predette quote di contributo le due disposizioni sopra riportate prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della disciplina ivi recata;
RITENUTO, pertanto, di individuare con il presente provvedimento le modalità di applicazione della nuova disciplina dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi spettanti alle imprese editoriali destinatane delle provvidenze di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, in coerenza con quanto stabilito dall’alt. 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convcrtito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

DECRETA
Art, 1
(Ambito di applicazione)

1 La disciplina di cui al presente provvedimento si applica alle imprese di cui all’ari. 3. commi 2. 2-bis. 2-ter e 2-quater della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, alle imprese di cui all’ari. 153. commi 2 e 4. della legge 23 dicembre 2000. n. 388. nonché alle imprese di cui all’ari. 20. comma 3-ter, del decreto legge 4 luglio 2006. n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006. n. 248, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell’ari, 2. comma 4. del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63. convcrtito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012. n. 103, sono escluse dalla presente disciplina le
imprese di cui all’ari. 3. comma 3. della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni.

Art. 2
(Individuazione dei costi ammissibili)

1. I costi ammissibili ai fini della delerminazione del contributo spellante alle imprese editoriali di cui all’art. 1. comma 1. devono essere direttamente connessi all’esercizio dell’attivila editoriale per la produzione della testala per la quale si richiede il conlribulo ed in relazione all’anno di riferimento del conlributo.
2. Ai sensi dell’ari. 2. comma 2. Icll. a} del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63. i costi ammissibili, ai fini di cui al comma 1. sono:
a) coslo del personale dipendente (giornalisli e poligrafici) nella misura massima.
rispettivamente, pari a 120.000 e 50.000 euro annui al lordo azienda, per ciascun dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminalo dislinto per categoria;
b) coslo per l’acquisto della carta. Il costo si riferisce all’acquisto della carta necessaria alla slampa delle copie prodotte nell’anno di riferimento del contribulo chiesto. Ove la caria venga fornita dall’impresa che effettua il servizio di stampa, il costo della carta è indicato in fattura separatamente rispetto a quello della stampa;
e) costo relativo alla stampa del giornale. Il costo si riferisce alle spese sostentile per la materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie prodotte nell’anno di riferimento;
d) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di slampa. Il coslo si riferisce alle spese sostenute per l’acquisto di servizi informativi, fotografici e multimediali forniti dalle agenzie di slampa. Non sono invece ammissibili i cosli sostenuti per l’acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale;
e) costo per la distribuzione. Il costo si riferisce alle spese sostenute per il trasporto, la spedizione, ovvero la domiciliazione delle copie in abbonamento, prodotte nell’anno di riferimento del contributo. Tali spese sono riconoscibili solo se sostenute in relazione a all’impresa edìtrice richiedente il contributo, ovvero in relazione alla spedizione delle copie in abbonamento a titolo oneroso, in conformità ai criteri stabiliti dall’ari. 1, comma 3, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63.
3. I costi di cui al comma 2 sono ammessi al calcolo del contributo nella misura del 50%. secondo i criteri e le modalità stabiliti con il presente decreto, fatti salvi i limiti massimi stabiliti dall’art. 2. comma 2. lettera a) del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63.
4. 1 costì individuati al comma 2 sono rimborsabili ove i relativi pagamenti siano effettuali attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità, quali bonifico bancario o postale, servizi di pagamento elettronici interbancari. ovvero altri strumenti equipollenti purché idonei ad assicurarne la piena traeciabilità, anche se tali pagamenti siano effettuati nell’esercizio successivo a quello di competenza del contributo. In tal caso deve essere evidenziata, nella certificazione di cui all’articolo 3. comma 1, la corrispondenza contabile con i pertinenti costi ammissibili dell’esercizio di riferimento del contributo.
5. Le spese ammissibili per le quali risultino pagamenti parziali, purché effettuati con le modalità di cui al comma 4. sono riconoscibili nella misura degli importi pagati.
6. Ogni altro costo di produzione della testata, al di fuori di quelli indicati al comma 2, non è ammesso ai fini della determinazione del contributo.

Art. 3
(Modalità di documentazione dei costi sostenuti)

1. I costi di cui all’art. 2 sono contabilizzati con modalità tecniche che ne consentano la rilevazione separata e devono risultare dal bilancio di esercizio dell’impresa e dal relativo prospetto analitico dei costi e dei pagamenti. Tale prospetto comprende l’indicazione, per ciascun costo, degli elementi identificativi degli strumenti utilizzati per il pagamento e costituisce parte integrante della relazione di certificazione del bilancio prescritta dall’art. 3.
comma 2. lettera g) della legge 7 agosto 1990. n. 250. Nella relazione il revisore da atto della documentazione dimostrativa esaminata.
2. Se il soggetto richiedente il contributo è costituito da una società cooperativa, che si sia avvalsa dell’istituto del ristorno previsto dall’ari. 2545-sexies del codice civile, la certificazione di cui al comma 1 deve espressamente dare conto del rispetto delle specifiche condizioni di legge che consentono il ricorso all’istituto stesso.
Nel caso in cui l’impresa editi più testate, la corretta imputazione dei costi e la loro pertinenza alla produzione della sola testata per la quale viene chiesto il contributo si realizza mediante la separazione contabile delle relative attività gestionali. la cui revisione è ricompresa nella relazione di certificazione del bilancio.

Art. 4
(Contributo relativo alle copie vendute)

1. Ai sensi dell’ari. 2. comma 2. lett. b) del decreto legge 18 maggio 2012. n. 63. è inoltre ammessa al calcolo del contributo una quota, per singola copia venduta, così determinata negli importi massimi:
– fino a 0.25 euro per i quotidiani nazionali;
– fino a 0.20 euro per i quotidiani locali e per i quotidiani di cui all’ari. 3. comma 2-ter. della legge 7 agosto 1990. n. 250 e successive modificazioni:
– fino a 0.40 euro per i periodici.
2. Qualora il prezzo effettivo di vendita risulti inferiore ai valori indicati al comma 1, il contributo per ciascuna copia venduta è pari all’effettivo prezzo di vendita.
3. L’importo complessivo di tale quota di contributo non può comunque essere superiore ai limiti indicati dall’art. 2. comma 2. lelt. b) del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63.
4. Sono ammesse al calcolo del contributo le sole copie cedute a titolo oneroso presso le edicole, presso i punti di vendila non esclusivi ovvero spedite in abbonamento a titolo oneroso, purché considerate ammissibili ai sensi e secondo i criteri specificati dall’ari. 1.
comma 3. del decreto legge 18 maggio 2012. n. 63.

Art. 5
(Modalità di documentazione dei dati relativi alle copie vendute)

1. 1 dati concernenti il numero di copie vendute, per singolo canale di distribuzione utilizzalo, e l’effettivo prezzo di vendita del giornale sono esposti in un apposito prospetto analitico. Tali dati sono oggetto di certificazione da parte della medesima società incaricata di certificare il bilancio dell’impresa e dei costi di produzione, secondo le modalità di cui all’articolo 3. La certificazione deve dare atto della corrispondenza del numero delle copie vendute con la relativa documentazione contabile.
2. A decorrere dai contributi relativi al 2013. la certificazione di cui al comma 1 deve essere presentala anche dalle imprese editrici di giornali quotidiani di cui all’ari. 3, comma 2-ter, della legge 7 agoslo 1990. n. 250 e successive modificazioni, da quelle di cui all’art. 153.
comma 2. della legge 23 dicembre 2000. n. 388 e da quelle di cui all’art. 20. comma 3 ter, del decreto legge 4 luglio 2006. n. 223. convcrtito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
3. Nel caso di giornali venduti in abbinamento ad altri, per i quali non sia individuabile il distinto prezzo di vendita, l’individuazione del prezzo è effettuata tramite i documenti contabili di vendita, gli estratti conto del distributore, in possesso dell’impresa editrice ovvero tramite i contratti in essere con la testata abbinata. Tale documentazione deve essere allegata alla relazione di certificazione di cui al comma 1.

Art. 6
(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese relativo all’anno 2012. in conformità a quanto stabilito dall’alt. 2, comma 2. del citato decreto legge.
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo in base alla normativa vigente.
Roma. – 8 Marzo 2013

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