IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ED IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis);
Visto l’art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita’ per l’anno 2014) che ha istituito il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria» per il triennio 2014-2016, con la finalita’ di «incentivare, in conformita’ con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e digitale e all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali»;
Preso atto che il citato art. 1, comma 261, prevede che la ripartizione delle risorse sia definita annualmente con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 1-bis introdotto nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante norme sul rifinanziamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti;
Considerato che, in virtu’ della citata disposizione, gli oneri derivanti dal rifinanziamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti sono coperti attraverso corrispondenti riduzioni della dotazione del Fondo straordinario istituito dall’art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, in data 30 settembre 2014, con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo per l’anno 2014, individuando specifiche misure finalizzate a sostenere gli investimenti delle imprese editoriali in innovazione tecnologica e digitale, ad incentivare l’assunzione di giornalisti, e a finanziare gli ammortizzatori sociali erogati in favore dei giornalisti disoccupati o interessati da processi di riduzione dell’attivita’ lavorativa per collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria o dalla stipula di contratti di solidarieta’ difensiva di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto di previdenza per i giornalisti italiani in data 25 settembre 2014, n. 50, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota n. MA004.A007.11433.PG-L-67 del 10 dicembre 2014;
Considerato il permanere della situazione di difficolta’ del settore dell’editoria, e in particolare l’elevato numero di richieste di accesso alle misure di sostegno ai programmi di ristrutturazione aziendale, l’andamento negativo del saldo occupazionale fra entrate ed uscite dal lavoro, l’incremento del ricorso agli ammortizzatori sociali;
Considerato quindi che non sono venute meno le ragioni che hanno condotto all’individuazione delle misure di attuazione del Fondo straordinario contenute nel citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 30 settembre 2014, e che si rende opportuno reiterarle per l’anno 2015;
Sentite le parti sociali, nelle riunioni del 12 e del 19 gennaio 2015 , e tenuto conto delle proposte ed osservazioni pervenute da parte delle diverse associazioni di categoria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2014 con il quale e’ stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2015, nell’ambito del quale risultano stanziate risorse, sul pertinente capitolo n. 477 «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria» del Centro di responsabilita’ n. 9 «Informazione ed Editoria», pari ad euro 28.113.953;
Vista la successiva nota dell’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita’ amministrativo contabile in data 21 aprile 2015, con la quale e’ stato comunicato l’avvenuto accantonamento –
effettuato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – per l’importo di €3.296.262, sull’iniziale stanziamento di euro 28.113.953 destinato al «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria»;
Tenuto conto, pertanto, che le somme stanziate per il Fondo ammontano complessivamente, per l’anno 2015, ad € 24.817.691;
Considerato che, a norma del citato art. 1-bis, comma 4, lettera b) della legge 11 agosto 2014, n. 114, a valere sulla dotazione del Fondo per l’anno 2015, devono essere versati 11 milioni di euro su apposita contabilita’ speciale, per essere destinati al rifinanziamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti;
Visto l’art. 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita’ per l’anno 2015) che, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ha riconosciuto ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali;
Ritenuto che la finalita’ dell’incentivazione alle assunzioni dei giornalisti sia piu’ adeguatamente assicurata e finanziata dalla misura generale in materia di sgravi contributivi prevista dalla citata disposizione della legge di stabilita’ per l’anno 2015, e che pertanto non debba gravare sulle risorse del Fondo straordinario;
Ritenuto che vadano coperti, a carico delle risorse del Fondo, gli oneri relativi agli sgravi contributivi per le assunzioni con contratto a tempo determinato effettuate tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2015, nella vigenza della delibera n. 50 del 25 settembre 2014, adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto di previdenza per i giornalisti italiani, in coerenza con le misure di incentivazione disciplinate dall’art. 4 del D.P.C.M. di ripartizione del Fondo del 30 settembre 2014, per un ammontare complessivo non superiore ad € 65.000, cosi’ come stimato dal predetto Istituto;
Considerato, quindi, che con il presente decreto si provvede alla ripartizione di una quota delle risorse del Fondo, pari ad €6.500.000,00, destinata a finanziare il sostegno agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale, la parziale copertura degli ammortizzatori sociali e la copertura degli sgravi contributivi, per l’anno 2015, relativi alle predette assunzioni a tempo determinato;
Considerato che le residue disponibilita’ del Fondo vanno destinate ad altre finalita’ di sostegno all’editoria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, con il quale l’on. Luca Lotti e’ stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Luca Lotti sono state delegate le funzioni in materia di informazione, comunicazione ed editoria;
Decreta:
Art. 1
Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per:
- a) «imprese editoriali»: le imprese operanti nel settore dell’editoria e dell’informazione che editano libri e pubblicazioni giornalistiche, anche in via telematica, a carattere quotidiano o periodico, le agenzie di stampa a carattere nazionale o locale, le imprese esercenti attivita’ di emittenza radiotelevisiva nazionale o locale che diffondono servizi e programmi di informazione giornalistica, nonche’ le imprese che ad esse forniscono prodotti giornalistici;
- b) «giornalisti»: gli iscritti agli albi professionali tenuti dall’Ordine dei Giornalisti ai sensi della legge 3 febbraio 1969, 63 che svolgono attivita’ lavorativa di natura giornalistica;
- c) «Fondo»: il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, di cui all’art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 2
Oggetto e finalita’
- Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita’ di concessione ed erogazione, per l’anno 2015, delle risorse del Fondo, per un ammontare pari a 6.500.000,00 di euro ripartiti nelle misure definite ai sensi dei successivi articoli, per gli interventi operanti nei seguenti ambiti:
- a) incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale;
- b) parziale finanziamento degli ammortizzatori sociali erogati in favore dei giornalisti disoccupati o interessati da processi di riduzione dell’attivita’ lavorativa per collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria o dalla stipula di contratti di solidarieta’ difensiva di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
- c) copertura degli oneri, per l’anno 2015, delle assunzioni a tempo determinato effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2015, nella vigenza della delibera INPGI n. 50 del 25 settembre 2014.
Art. 3
Incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale
- Al fine di sostenere gli investimenti in innovazione tecnologica e digitale nel settore dell’editoria, la sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione della garanzia sui finanziamenti erogati alle imprese editoriali, istituita con convenzione del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle finanze, e’ ulteriormente finanziata con risorse pari ad euro 3.435.000, a carico del Fondo.
- Nel limite di una quota del Fondo pari a 1 milione di euro, puo’ essere riconosciuto un contributo alle imprese editoriali di nuova
Art. 4
Sostegno agli ammortizzatori sociali
- Al fine di attenuare l’impatto sociale dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese editoriali attraverso il rafforzamento degli strumenti di tutela e garanzia della coesione sociale, l’onere complessivo dei trattamenti di sostegno al reddito erogati dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in favore dei giornalisti assicurati presso la propria Gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, in conseguenza dell’intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all’art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e della stipula di contratti di solidarieta’ difensivi di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984, n. 863, e’ posto a carico delle risorse del Fondo, per l’anno 2015, per la parte eccedente l’onere complessivo sostenuto dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani nell’anno 2014, e comunque per un importo non superiore a 2 milioni di euro, a condizione che vi sia un intervento di almeno pari ammontare da parte delle imprese editoriali.
Art. 5
Incentivi alle assunzioni dei giornalisti a tempo determinato
- Sono altresi’ a carico del Fondo, per il solo anno 2015, gli oneri relativi agli sgravi contributivi per le assunzioni con contratto a tempo determinato effettuate tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2015 nella vigenza della delibera n. 50 del 25 settembre 2014, adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto di previdenza per i giornalisti italiani, per un ammontare complessivo non superiore ad € 65.000, cosi’ come stimato dal predetto Istituto.
Art. 6
Condizioni generali di accesso ai finanziamenti e ai benefici di natura economica erogati dal Fondo
- L’accesso ad ogni beneficio di natura economica, il cui onere e’ posto direttamente o indirettamente a carico del Fondo, e’ precluso nei confronti delle imprese presso le quali si verifichi almeno una delle seguenti fattispecie:
- a) la mancata iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della legge 31 dicembre 2012, 233, per un periodo superiore a sei mesi e fino all’eventuale successiva iscrizione nel predetto elenco;
- b) l’introduzione dalla data di emanazione del presente decreto e per la durata delle misure finanziate, di bonus, stock option ed ogni altra forma di premio non strettamente legato alla dinamica retributiva contrattualmente stabilita, e direttamente collegata a risparmi sul costo del lavoro giornalistico, in favore dei dirigenti delle imprese editoriali che accedono agli ammortizzatori sociali.
Art. 7
Disposizioni attuative
Lo scambio dei flussi informativi necessari per l’attuazione delle misure previste dal presente provvedimento e per il monitoraggio sul progressivo utilizzo delle risorse del Fondo restano disciplinati dall’apposita convenzione stipulata tra il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
- Sulla base del monitoraggio di cui al comma precedente, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’editoria puo’, con proprio decreto, modificare la ripartizione, per l’anno in corso, delle risorse del Fondo finalizzate con il presente provvedimento, al fine di renderne piu’ efficiente l’utilizzo.
Roma, 10 novembre 2015
- Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria
Lotti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro delle economie e
delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 3112