Decreto del Presidente del Consiglio 15 novembre 2015 – Fondo straordinario editoria

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL  MINISTRO  DELLO   SVILUPPO ECONOMICO ED IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell’attivita’  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento (CE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 87  e  88  del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis);

Visto l’art. 1, comma 261, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147 (legge di stabilita’ per l’anno 2014)  che  ha  istituito  il  «Fondo straordinario per gli interventi di  sostegno  all’editoria»  per  il triennio 2014-2016, con la finalita’ di «incentivare, in  conformita’ con il regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione,  del  15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli  investimenti  delle   imprese   editoriali,   anche   di   nuova costituzione, orientati  all’innovazione  tecnologica  e  digitale  e all’ingresso di giovani  professionisti  qualificati  nel  campo  dei nuovi media ed  a  sostenere  le  ristrutturazioni  aziendali  e  gli ammortizzatori sociali»;

Preso atto che  il  citato  art.  1,  comma  261,  prevede  che  la ripartizione delle risorse  sia  definita  annualmente  con  apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ovvero   del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri con delega per l’informazione,  la  comunicazione  e  l’editoria,  di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche  sociali,  dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 1-bis introdotto nel decreto-legge 24 giugno 2014,  n. 90 dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114,  recante  norme sul  rifinanziamento  dell’accesso   alla   pensione   di   vecchiaia anticipata per i giornalisti;

Considerato che, in virtu’ della  citata  disposizione,  gli  oneri derivanti dal rifinanziamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti sono coperti  attraverso  corrispondenti riduzioni della dotazione del Fondo straordinario istituito dall’art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;

Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche  sociali,  dello sviluppo economico e  dell’economia  e  delle  finanze,  in  data  30 settembre 2014, con il quale sono  state  ripartite  le  risorse  del Fondo per l’anno 2014, individuando specifiche misure  finalizzate  a sostenere gli investimenti delle imprese  editoriali  in  innovazione tecnologica e digitale, ad incentivare l’assunzione di giornalisti, e a  finanziare  gli  ammortizzatori  sociali  erogati  in  favore  dei giornalisti  disoccupati  o  interessati  da  processi  di  riduzione dell’attivita’ lavorativa  per  collocamento  in  cassa  integrazione guadagni straordinaria o dalla stipula di contratti  di  solidarieta’ difensiva di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Vista  la  delibera  adottata  dal  Consiglio  di   amministrazione dell’Istituto di previdenza per i giornalisti  italiani  in  data  25 settembre 2014, n. 50, approvata dal Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota n. MA004.A007.11433.PG-L-67 del 10 dicembre 2014;

Considerato  il  permanere  della  situazione  di  difficolta’  del settore dell’editoria, e in particolare l’elevato numero di richieste di accesso alle misure di sostegno ai programmi  di  ristrutturazione aziendale, l’andamento negativo del saldo occupazionale  fra  entrate ed uscite dal lavoro, l’incremento del  ricorso  agli  ammortizzatori sociali;

Considerato quindi che non sono venute meno le  ragioni  che  hanno condotto all’individuazione delle  misure  di  attuazione  del  Fondo straordinario  contenute  nel  citato  decreto  del  Presidente   del

Consiglio dei  ministri  del  30  settembre  2014,  e  che  si  rende opportuno reiterarle per l’anno 2015;

Sentite le parti sociali, nelle riunioni del 12 e  del  19  gennaio 2015 , e tenuto conto delle proposte  ed  osservazioni  pervenute  da parte delle diverse associazioni di categoria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18 dicembre 2014  con  il  quale  e’  stato  approvato  il  bilancio  di previsione della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  l’anno 2015,  nell’ambito  del  quale  risultano  stanziate   risorse,   sul pertinente capitolo n. 477 «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno  all’editoria»  del   Centro   di   responsabilita’   n.   9 «Informazione ed Editoria», pari ad euro 28.113.953;

 Vista la  successiva  nota  dell’Ufficio  del  bilancio  e  per  il riscontro di regolarita’ amministrativo contabile in data  21  aprile 2015, con la quale e’ stato comunicato  l’avvenuto  accantonamento  –

effettuato ai  sensi  degli  articoli  7,  comma  1,  lett.  b),  del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e 1, comma  291,  della  legge  23 dicembre 2014, n. 190 – per l’importo  di  €3.296.262,  sull’iniziale stanziamento di euro 28.113.953 destinato al «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria»;

Tenuto conto,  pertanto,  che  le  somme  stanziate  per  il  Fondo ammontano complessivamente, per l’anno 2015, ad € 24.817.691;

Considerato che, a norma del citato art. 1-bis, comma 4, lettera b) della legge 11 agosto 2014, n. 114,  a  valere  sulla  dotazione  del Fondo per l’anno 2015, devono essere versati 11 milioni  di  euro  su apposita   contabilita’   speciale,   per   essere    destinati    al rifinanziamento dell’accesso alla pensione  di  vecchiaia  anticipata per i giornalisti;

Visto l’art. 1, comma 118, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190 (legge di stabilita’ per l’anno 2015)  che,  al  fine  di  promuovere forme di occupazione stabile, ha riconosciuto  ai  datori  di  lavoro privati, con riferimento  alle  nuove  assunzioni  con  contratto  di lavoro a tempo indeterminato, per un  periodo  massimo  di  trentasei mesi,   l’esonero   dal   versamento   dei   complessivi   contributi previdenziali;

Ritenuto che la finalita’ dell’incentivazione alle  assunzioni  dei giornalisti sia piu’  adeguatamente  assicurata  e  finanziata  dalla misura generale in materia  di  sgravi  contributivi  prevista  dalla citata disposizione della legge di stabilita’ per l’anno 2015, e  che pertanto non debba gravare sulle risorse del Fondo straordinario;

Ritenuto che vadano coperti, a carico delle risorse del Fondo,  gli oneri  relativi  agli  sgravi  contributivi  per  le  assunzioni  con contratto a tempo determinato effettuate tra il 1° gennaio ed  il  30 aprile 2015, nella vigenza della delibera  n.  50  del  25  settembre 2014, adottata dal  Consiglio  di  amministrazione  dell’Istituto  di previdenza per i giornalisti italiani, in coerenza con le  misure  di incentivazione disciplinate dall’art. 4 del D.P.C.M. di  ripartizione del Fondo del 30 settembre 2014, per  un  ammontare  complessivo  non superiore ad € 65.000, cosi’ come stimato dal predetto Istituto;

Considerato, quindi, che con il presente decreto si  provvede  alla ripartizione  di  una  quota  delle  risorse  del  Fondo,   pari   ad €6.500.000,00, destinata a finanziare il sostegno  agli  investimenti in innovazione tecnologica e digitale, la  parziale  copertura  degli ammortizzatori sociali e la copertura degli sgravi contributivi,  per l’anno 2015, relativi alle predette assunzioni a tempo determinato;

Considerato che le residue disponibilita’ del Fondo vanno destinate ad altre finalita’ di sostegno all’editoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  febbraio 2014, con il quale l’on. Luca Lotti e’ stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23 aprile 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Luca  Lotti sono  state  delegate  le  funzioni  in  materia   di   informazione, comunicazione ed editoria;

  Decreta:

  Art. 1

          Ai fini delle disposizioni contenute nel  presente  decreto  si intendono per:

  1. a) «imprese  editoriali»:  le  imprese  operanti   nel   settore dell’editoria e dell’informazione che editano libri  e  pubblicazioni giornalistiche, anche in via telematica,  a  carattere  quotidiano  o periodico, le agenzie di stampa a carattere nazionale  o  locale,  le imprese esercenti attivita’ di emittenza radiotelevisiva nazionale  o locale  che  diffondono   servizi   e   programmi   di   informazione giornalistica, nonche’ le imprese che  ad  esse  forniscono  prodotti giornalistici;
  2. b) «giornalisti»: gli iscritti agli  albi  professionali  tenuti dall’Ordine dei Giornalisti ai sensi della legge 3 febbraio 1969,  63 che svolgono attivita’ lavorativa di natura giornalistica;
  3. c) «Fondo»: il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, di cui all’art. 1, comma 261, della legge 27  dicembre 2013, n. 147.

Art. 2

Oggetto e finalita’

  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita’  di concessione ed erogazione, per l’anno 2015, delle risorse del  Fondo, per un ammontare pari a 6.500.000,00 di euro ripartiti  nelle  misure definite  ai  sensi  dei  successivi  articoli,  per  gli  interventi operanti nei seguenti ambiti:
  2. a) incentivi agli  investimenti  in  innovazione  tecnologica  e digitale;
  3. b) parziale finanziamento degli ammortizzatori sociali erogati in favore dei giornalisti disoccupati  o  interessati  da  processi  di riduzione  dell’attivita’  lavorativa  per  collocamento   in   cassa integrazione guadagni straordinaria o dalla stipula di  contratti  di solidarieta’ difensiva di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
  4. c) copertura degli oneri, per l’anno 2015,  delle  assunzioni  a tempo determinato effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2015,  nella vigenza della delibera INPGI n. 50 del 25 settembre 2014.

Art. 3

 Incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale

  1. Al fine di sostenere gli investimenti in innovazione tecnologica e digitale nel settore dell’editoria, la sezione speciale  del  Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art.  2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione della garanzia sui  finanziamenti  erogati  alle  imprese editoriali,  istituita   con   convenzione   del   Dipartimento   per l’informazione e l’editoria, il Ministero dello sviluppo economico  e il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,   e’   ulteriormente finanziata con risorse pari ad euro 3.435.000, a carico del Fondo.
  2. Nel limite di una quota del Fondo pari a 1 milione di euro, puo’ essere riconosciuto un contributo alle imprese editoriali  di  nuova

Art. 4

                Sostegno agli ammortizzatori sociali

  1.   Al  fine  di  attenuare  l’impatto  sociale  dei  processi   di ristrutturazione  e   riorganizzazione   delle   imprese   editoriali attraverso il rafforzamento degli  strumenti  di  tutela  e  garanzia della  coesione  sociale,  l’onere  complessivo  dei  trattamenti  di sostegno al reddito erogati dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in favore dei giornalisti assicurati  presso  la propria    Gestione    sostitutiva    dell’assicurazione     generale obbligatoria, in conseguenza dell’intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all’art. 35 della legge 5 agosto  1981, n. 416 e della stipula di contratti di solidarieta’ difensivi di  cui all’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito  con legge 19 dicembre 1984, n. 863, e’ posto a carico delle  risorse  del Fondo, per l’anno 2015, per la parte  eccedente  l’onere  complessivo sostenuto  dall’Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti italiani nell’anno 2014, e comunque per un importo non superiore a  2 milioni di euro, a condizione che vi sia un intervento di almeno pari ammontare da parte delle imprese editoriali.

Art. 5

    Incentivi alle assunzioni dei giornalisti a tempo determinato

  1. Sono altresi’ a carico del Fondo, per il  solo  anno  2015,  gli oneri  relativi  agli  sgravi  contributivi  per  le  assunzioni  con contratto a tempo determinato effettuate tra il 1° gennaio ed  il  30 aprile 2015 nella vigenza della delibera n. 50 del 25 settembre 2014, adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto di previdenza per  i  giornalisti  italiani,  per  un  ammontare  complessivo   non superiore ad € 65.000, cosi’ come stimato dal predetto Istituto.

Art. 6

Condizioni generali di accesso ai  finanziamenti  e  ai  benefici  di natura economica erogati dal Fondo

  1. L’accesso ad ogni beneficio di natura economica, il cui onere e’ posto direttamente o indirettamente a carico del Fondo,  e’  precluso nei confronti delle imprese presso le quali si verifichi  almeno  una delle seguenti fattispecie:
  2. a) la mancata iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della legge  31  dicembre  2012,    233,  per  un  periodo superiore a sei mesi e fino all’eventuale successiva  iscrizione  nel predetto elenco;
  3. b) l’introduzione dalla data di emanazione del presente decreto e per la durata delle misure finanziate, di bonus, stock option ed ogni altra forma  di  premio  non  strettamente  legato   alla   dinamica retributiva contrattualmente stabilita, e  direttamente  collegata  a risparmi sul costo del lavoro giornalistico, in favore dei  dirigenti delle imprese editoriali che accedono agli ammortizzatori sociali.

  Art. 7

                    Disposizioni attuative

Lo scambio dei flussi informativi  necessari  per  l’attuazione delle  misure  previste  dal  presente   provvedimento   e   per   il monitoraggio sul progressivo utilizzo delle risorse del Fondo restano disciplinati dall’apposita convenzione stipulata tra il  Dipartimento per l’informazione e l’editoria e l’Istituto nazionale di  previdenza dei giornalisti italiani.

  1. Sulla base del monitoraggio di  cui  al  comma  precedente,  il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’editoria puo’, con proprio decreto, modificare  la  ripartizione, per l’anno in corso, delle  risorse  del  Fondo  finalizzate  con  il presente  provvedimento,  al  fine  di   renderne   piu’   efficiente l’utilizzo.

    Roma, 10 novembre 2015

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il sottosegretario di Stato  con delega per l’informazione,  la comunicazione e l’editoria

Lotti

Il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali

Poletti

Il Ministro dello sviluppo economico

                                Guidi

                 Il Ministro delle economie e

                            delle finanze

                               Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2015

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,

reg.ne prev. n. 3112