Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», ed, in particolare, l’art. 11-quater, comma 5, che prevede che il codice di autoregolamentazione sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche televisive locali è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il parere reso in data 13 gennaio 2004 dall’Ordine nazionale dei giornalisti;
Visto il parere reso in data 6 febbraio 2004 dalla Federazione nazionale della stampa italiana;
Visto il parere reso in data 9 marzo 2004 dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica;
Visto il parere reso in data 10 marzo 2004 dalla competente commissione della Camera dei deputati;
Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il proprio parere;
Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 43/04/CSP in data 30 marzo 2004, con cui è stato adottato, ai sensi dell’art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il codice di autoregolamentazione presentato dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali;
Preso atto della avvenuta sottoscrizione in data 8 aprile 2004 del codice di autoregolamentazione da parte delle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche televisive locali;
Con il presente atto
ai sensi dell’art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dall’art. 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313, il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo così come deliberato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con atto n. 43/04/CSP in data 30 marzo 2004 e sottoscritto in data 8 aprile 2004 dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, di cui all’allegato A del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1. Il presente codice di autoregolamentazione reca disposizioni in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, in attuazione dei principi di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
Ai fini del presente codice di autoregolamentazione si intende
a) per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
b) per «programma di informazione», il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca;
c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;
d) per «messaggio politico autogestito a pagamento», ogni messaggio recante l’esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7;
1. Nel periodo elettorale o referendario, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e alle coalizioni e alle liste in competizione; ai due candidati ammessi, in caso di ballottaggio, e ai favorevoli e ai contrari a ciascun quesito, in caso di referendum.
3. I programmi di comunicazione politica sono collocati dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in contenitori con cicli a cadenza periodica nelle diverse fasce orarie, secondo quanto stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle disposizioni regolamentari e attuative.
1. Nei programmi di informazione le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità.
2. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all’art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3. In periodo elettorale o referendario, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
1. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come disciplinati dal successivo art. 6.
2. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono, altresì, trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, come disciplinati dalla vigente normativa e, in particolare, dall’art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. Al di fuori del periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.
1. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi di cui al presente comma devono essere praticate condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale o referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
3. Nell’avviso le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
4. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
5. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
6. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
7. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
8. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 2 e 3 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.
9. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale/referendario a pagamento», con l’indicazione del soggetto politico committente.
10. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma i devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale/referendario a pagamento», con l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
1. In periodo non elettorale o non referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 6, commi 1, 5, 6 e 7.
2. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio politico a pagamento», con l’indicazione del soggetto politico committente.
3. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio politico a pagamento», con l’indicazione del soggetto politico committente.
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal presente codice di autoregolamentazione esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
1. Per le violazioni del presente codice di autoregolamentazione si applicano le disposizioni dell’art. 11-quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
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