Il decreto legge n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”), convertito in legge in via definitiva dal Senato lo scorso 27 giugno, ha introdotto, all’art. 35, una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta all’art. 1, commi da 125 a 129 della legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza).
Tale norma prevede che, a decorrere dal 2018, numerose tipologie di soggetti, tra i quali, per quanto riguarda il settore radiotelevisivo, le imprese (le società di capitali e di persone e le cooperative), nonché le associazioni e le fondazioni devono pubblicare le informazioni relative a contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti assimilati.
Tale obbligo di pubblicazione sussiste quando il totale di tutti i contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere effettivamente introitati nell’anno solare precedente (dl 1° gennaio al 31 dicembre), indipendentemente dall’anno di competenza cui le somme si riferiscono, sia stato pari o superiore a euro diecimila.
La nuova formulazione contenuta nel decreto crescita anzitutto separa gli obblighi di trasparenza delle erogazioni cui sono tenuti da una parte (tra gli altri) le associazioni e le fondazioni (nuovo comma 125), e dall’altro le imprese soggette a obbligo di registrazione al relativo registro (nuovo comma 125-bis).
I primi devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni di cui sopra. I secondi (cioè le società che depositano il bilancio) debbono pubblicare tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio; i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e, comunque quelli che non sono tenuti alla redazione della nota integrativa, (tra i quali anche le società di persone, snc e sas) assolvono all’obbligo di trasparenza mediante la pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Le sanzioni per chi non ottempera alle citate prescrizioni sono contenute al nuovo comma 125-ter, dove si specifica che a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza dei succitati obblighi comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di euro duemila, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Trascorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
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