Via libera al fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, previsto nell’articolo 1 della proposta di legge sul sostegno pubblico all’editoria all’esame, nell’aula della camera. L’articolo che rappresenta uno dei cardini della nuova normativa, dispone che il fondo verrà istituito al mef e non a palazzo chigi, come era inizialmente previstonel testo. La ripartizione delle risorse verrà stabilità con un decreto del presidente del consiglio e avrà un importo massimo di 100 milioni di euro l’anno ma – unicamente per il triennio 2016-2018 – potrà usufruire di eventuali disponibilità aggiuntive che potranno arrivare dal canone rai che, da quest’anno, viene pagato insieme alla bollettadell’energia elettrica. Nel fondo non confluiranno invece le risorse delle multe comminate dall’agcom, mentre è stato confermato il contributo di solidarieta’ dello 0,1% a carico dei redditi dei concessionari di pubblicita’ a cuisi aggiungono le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria e quelle destinate all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale. Tra gli emendamenti approvati oggi l’obbligo per le imprese editoriali e informative di prevedere le misure adeguate a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna. La modifica introdotta con un emendamento approvato dall’aula dispone che il rispetto di questo requisito sia necessario per accedere ai contributi del fondo per il pluralismo e l’innovazione. Tra le norme che verranno esaminate dall’aula è previsto che nei criteri per il calcolo del contributo attribuito dal fondo per l’editoria per le testate online, venga tenuto in considerazione anche quello relativo al “numero dei giornalisti impiegati”. Il testo prevede anche requisiti più stringenti per l’accesso ai prepensionamenti.
I punti approvati dalla camera dei deputati:
1.protetto il titolo di giornalista publicista come quello di giornalista professionista.. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli art. 348 e 498 del codice penale. – roma, 1 marzo 2016. “nessuno può assumere il titolo nè esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo regionale o interregionale competente. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli art. 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave”. Lo prevede un emendamento della commissione al terzo articolo del ddl editoria il cui esame è in corso nell’aula della camera. L’emendamento modifica l’articolo 45 della legge sull’ordinamento della professione giornalistica, relativo all’esercizio della professione di giornalista. Finora il titolo di pubblicista non era protetto dalla legge penale a differenza di quello di giornalista professionista. (ansa).
2. Il fondo sarà istituito presso il mef in testo originario ddl era presso presidenza del consiglio. – roma, 1 marzo 2016. Sarà istituito al ministero dell’economia il fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Lo prevede un emendamento della commissione bilancio al ddl editoria approvato dall’aula della camera. Il testo originario istituiva il fondo presso la presidenza del consiglio. (ansa).
3. le multe inflitte dall’agcom non finanzieranno il fondo, ok a un emendamento dalla commissione bilancio. Da canone rai risorse 2016-2018. – roma, 1 marzo 2016. Le somme versate per le sanzioni irrogate dall’agcom non rientrano più tra le fonti di finanziamento del fondo dell’editoria: lo prevede un emendamento della commissione bilancio di montecitorio al ddl editoria approvato dall’aula della camera. Lo stesso emendamento precisa, inoltre, che la quota di finanziamento derivante dalle eventuali maggiori entrate per il canone rai potrà essere fatta valere solo dal 2016 al 2018. (ansa).
4. Il fondo per il pluralismo e l’innovazione verrà finanziato, oltre che da altre fonti, da un contributo di solidarietà pari allo 0,1% del reddito complessivo di “concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; società operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta e da altri soggetti che esercitino l’attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l’acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa internet”. Lo prevede un emendamento della commissione al primo articolo del ddl editoria che sarà votato dall’aula della camera. (ansa).
5. I fondi all’online in base al numero di giornalisti. – roma, 1 marzo 2016. Tra i criteri per il calcolo del contributo derivante dal fondo per l’editoria entra, per le testate online, anche quello relativo al “numero dei giornalisti impiegati”, oltre all’aggiornamento dei contenuti ed al numero effettivo di utenti unici raggiunti”. Lo prevede un emendamento della commissione al ddl editoria il cui esame è in corso nell’aula della camera.
EDICOLE
Liberalizzazioni più soft per i giornalai e maggiori tutele verso i distributori. Il processo di liberalizzazione assicurerà “agli operatori parità di condizioni ferma restando l’applicazione” dell’articolo 9 di una legge del 1998 che rende nulli i patti derivanti da abuso di dipendenza economica e si fa espresso riferimento al “divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne” da parte dei distributori ai singoli giornalai e all’esigenza di garantire “il pluralismo delle testate presenti in tutti i punti vendita”. Dovranno inoltre essere introdotti anche “parametri qualitativi” per l’esercizio dell’attività. Verrà promosso un “regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti vendita” e la “rimozione degli ostacoli che limitano la possibilita’ di ampliare l’assortimento e l’intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescere le fonti di ricavo potenziale”. Con un emendamento approvato dall’Aula si legge che ciò dovrà avvenire “nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale”.
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