Ecco gli articoli in materia di emittenza locale e editoria approvati ieri dal Senato dove si è discusso il testo del ddl 1195 collegato alla Finanziaria.
32-bis.0.303 (testo 2)
LUSI, VITA, BUTTI (*)
Approvato
Dopo l’articolo 32-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 32-ter.
(Editoria)
1. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entrerà in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso.
2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
3. All’articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: “5,5” con la seguente: “6,5”.
4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società Poste Italiane S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prenditore».
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Garraffa, Pignedoli, Armato, Augello e Mura
13.500
IL RELATORE
Approvato
Sostituire l’articolo 13 con il seguente:
«Art. 13. – (Iniziative a favore dei consumatori e dell’emittenza locale)
1. Le risorse di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono destinate.:ad incrementare il Fondo di cui all’articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli incentivi previsti dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione dell’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.
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