L’articolo 2 della legge 16 luglio 2012, n. 103 ha confermato nuove modalità di calcolo del contributo per i giornali, operando un’importante semplificazione del sistema complessivo, in quanto vengono eliminate le differenziazioni tra i diversi contributi basati sui profili soggettivi, ma viene reso un quadro molto più omogeneo con una, condivisibile, distinzione tra giornali locali e giornali nazionali. I nuovi criteri di calcolo entrano in vigore dall’esercizio 2012.
Il contributo si suddivide in due diverse componenti: una prima legata ai costi ed una seconda legata alle copie vendute.
In relazione al contributo sui costi lo stesso viene determinato sulla base di una quota di rimborso pari al cinquanta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l’acquisto di carta, per la stampa, per la distribuzione e per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa. L’importo di questo tipo di contributo non può essere superiore ad euro 2.500.000 per i quotidiani nazionali, ad euro 1.500.000 per i quotidiani locali ed ad euro 300.000 per i periodici.
Una delle principali novità apportate dal decreto legge è il passaggio definitivo dal criterio delle determinazione del contributo variabile dalle copie tirate a quelle effettivamente vendute. Il contributo variabile è calcolato in ragione di venticinque centesimi per copia venduta per i quotidiani nazionali, a venti centesimi per i quotidiani locali ed a quaranta centesimi per i periodici.
Per una lettura più approfondita dell’argomento rimandiamo alla circolare CCE n. 24-2012.
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