Dal 1° gennaio 2013, sono previste rilevanti novità in materia di fatturazione, a seguito del recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE.
Tra le principali novità contenute nello schema del decreto legislativo attuativo attualmente al vaglio del MEF, si segnala l’obbligo generalizzato di integrazione delle fatture ricevute da soggetti passivi comunitari. Le disposizioni degli artt. 46 e 47 del DL 331/1993 si applicheranno quindi non solo agli acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/1993 e ai servizi generici ex art. 7-ter del DPR 633/1972 – per i servizi generici, l’integrazione è stata resa obbligatoria dalla Legge 217/2011 (Comunitaria 2010), per gli acquisti effettuati dal 17 marzo 2012 – ma anche agli altri acquisti di beni e servizi da soggetti passivi comunitari rilevanti nello Stato, ai sensi degli artt. 7 e ss. del DPR 633/1972.
È stato inoltre introdotto l’obbligo di emissione della fattura per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette ad imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972, effettuate sia nei confronti di committenti soggetti passivi comunitari che di soggetti stabiliti fuori della comunità. Allo stato attuale, l’obbligo di fatturazione è invece limitato ai servizi generici non soggetti ad IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972, resi a soggetti passivi comunitari (obbligo collegato alla presentazione dell’Intrastat). L’obbligo di fatturazione sarà tuttavia escluso per le operazioni esenti di cui all’art. 10, comma 1, numeri da 1 a 4, del DPR 633/1972 (operazioni bancarie, finanziarie e assicurative) rese a soggetti passivi comunitari. L’obbligo di fatturazione nei confronti dei soggetti non comunitari dovrebbe riguardare anche le operazioni nei confronti di cessionari o committenti non soggetti passivi. Si pensi ai servizi non soggetti ad IVA ai sensi degli artt. 7-sexies e 7-septies del DPR 633/1972. Per i committenti comunitari, gli obblighi di fatturazione dovrebbero essere invece limitati alle operazioni nei confronti di soggetti passivi.
È prevista anche la modifica del momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari ex art. 39 del DL 331/1993. Tali operazioni si considereranno effettuate al momento dell’inizio del trasporto o spedizione dall’Italia (per le cessioni intracomunitarie) o dallo Stato comunitario di provenienza (per gli acquisti intracomunitari), fatte salve le fattispecie di differimento del trasferimento della proprietà (ad esempio, vendite con riserva di gradimento o a prova, ed i contratti estimatori). L’anticipato pagamento dei corrispettivi non sarà più rilevante, rimanendo invece rilevante l’anticipata emissione della fattura. In caso di cessioni o acquisti intracomunitari continuativi, si considereranno effettuati alla fine di ciascun mese.
Novità anche relativamente alla registrazione degli acquisti intracomunitari ex art. 46, comma 5, del DL 331/1993. Il mancato ricevimento della fattura dovrà infatti essere regolarizzato entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione anziché entro il secondo mese. In caso di fattura irregolare, la regolarizzazione è prevista entro il 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura anziché entro 15 giorni.
Innovativa è la possibilità di differire al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione la fatturazione dei servizi generici ex art. 7-ter del DPR 633/1972 resi a soggetti passivi comunitari. In tal senso è stato modificato il comma 4 dell’art. 21. Per i “servizi individuabili attraverso idonea documentazione” effettuati nell’arco di uno stesso mese nei confronti di un medesimo soggetto, potrà essere emessa un’unica fattura entro il 15 del mese seguente. Si ricorda che per i servizi generici, differentemente dalle cessioni intracomunitarie, l’anticipata fatturazione non costituisce momento di effettuazione dell’operazione mentre rileva il pagamento di acconti.
Previste, inoltre, novità in relazione alla determinazione del volume d’affari ex art. 20 del DPR 633/1972. Concorreranno alla sua formazione anche le operazioni non soggette ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972, rese sia a committenti soggetti passivi comunitari che a soggetti stabiliti al di fuori della comunità. Tale inclusione potrà avere ripercussioni negative. Si pensi al caso degli esportatori abituali la cui qualifica si acquisisce qualora l’ammontare annuo delle operazioni con l’estero non imponibili supera il 10% del volume d’affari.
Si segnalano infine novità relative ai contenuti della fattura (art. 21 del DPR 633/1972). Sarà obbligatorio indicare anche il numero di partita IVA dei cessionari o committenti residenti ovvero il numero identificativo IVA dei soggetti comunitari. In caso di soggetti non passivi IVA residenti, nella fattura andrà indicato il codice fiscale. (fonte eutekne)
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