Il Dipartimento per l’ informazione e l’ editoria ha comunicato che dal 21 gennaio 2021 alle ore 10 e fino al 28 febbraio 2021, sarà attiva la procedura informatica per la presentazione delle domande per il nuovo “bonus edicolanti”.
Il contributo, previsto dall’ articolo 6-ter del Dl 137/2020, è stato introdotto in sede di conversione dalla legge 18 febbraio 2020, n. 176. Il nuovo bonus, rivolto agli esercenti di punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, è caratterizzato da due novità rispetto al contributo concesso agli stessi soggetti nell’ anno 2020 (articolo 189 del Dl 34/2020): la prima è relativa ai requisiti, che sono stati semplificati, risultando ora necessario unicamente che il richiedente non sia titolare di un reddito da lavoro dipendente; la seconda riguarda la misura del contributo, che è stata elevata fino a un massimo di 1.000 euro. Il bonus è riconosciuto, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, nell’ importo fino a mille, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l’ anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il bonus pertanto è limitato ai soli punti di vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste di cui all’ articolo 2 del Dlgs 170/2001 (che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici). Sono quindi esclusi i punti di vendita non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal Dlgs 170/2001, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.
Sono requisiti di ammissione al beneficio: a) l’ esercizio dell’ attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’ indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione Ateco 47.62.10, quale codice di attività primario, con sede legale in uno Stato dell’ Unione europea o nello Spazio economico europeo. La predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell’ attività nell’ ambito di società di persone; b) non essere titolare di redditi da lavoro dipendente. Il contributo è riconosciuto previa istanza al Dipartimento per l’ informazione e l’ editoria, secondo le modalità indicate dal Dpcm 3 agosto 2020.
La procedura per richiedere il contributo è identica a quella effettuata per il bonus relativo all’ anno 2020, e prevede la presentazione dell’ istanza al Dipartimento per l’ informazione e l’ editoria esclusivamente in via telematica, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. Attraverso la medesima procedura informatica è possibile redigere, sottoscrivere e inviare la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti prescritti. Nello stesso modo sono comunicati gli estremi del conto corrente, su cui sarà effettuato l’ accredito del contributo. Il secondo comma dell’ articolo 5 del Dpcm 3 agosto 2020 prevede che il bonus non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.
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