Con l’emanazione del Decreto interministeriale del 23 novembre 2017 entrano a regime le nuove disposizioni che disciplinano gli stati di crisi aziendale nel settore dell’editoria e i relativi interventi di integrazione salariale straordinaria (Cigs), previste dal D.Lgs. n. 69 del 15 maggio 2017. Il ricorso alla Cigs, quindi, e’ oggi possibile per le seguenti causali: riorganizzazione aziendale per crisi; crisi aziendale, compresi i casi di cessazione dell’attivita’ produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento; contratto di solidarieta’ difensivo. Al trattamento possono fare ricorso le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale a prescindere dal requisito occupazionale dei 15 dipendenti e l’intervento di integrazione salariale non puo’ superare la durata complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
I giornalisti professionisti iscritti all’Inpgi, che siano stati sospesi o abbiano fruito della Cassa per la causale di riorganizzazione in presenza di crisi per almeno tre mesi, anche non continuativi, nell’arco dell’intero periodo autorizzato, potranno optare per l’accesso al prepensionamento ex legge 416/81 se in possesso dei relativi requisiti. L’opzione, naturalmente, resta esercitabile limitatamente al numero di unita’ ammesse dai competenti ministeri a seguito del recepimento in sede governativa degli accordi ministeriali e in relazione alle risorse finanziarie disponibili.
Il Decreto interministeriale, inoltre, fissa i criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e dei programmi di crisi aziendale, che dovranno essere riscontrati nell’ambito di un biennio per quanto riguarda l’andamento involutivo degli indicatori economici e finanziari del bilancio. Rileveranno poi ulteriori elementi, quali la comprovata contrazione delle vendite e degli investimenti pubblicitari, la contrazione dell’organico aziendale e l’assenza di nuove assunzioni.
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