Editoria

Credito d’imposta sulla carta, tutto quello che c’è da sapere

Sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria è stata pubblicata la circolare del 6 dicembre 2022 relativa al credito d’imposta sulla carta acquistata nel 2021 e nel 2022 previsto ai commi 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dal comma 9 bis dell’articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e prorogato dai commi 378 e 379 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nel 2021 e nel 2022 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Lo stanziamento è pari a 60 mni di euro per entrambe le annualità. Pertanto, nell’ipotesi di incapienza delle risorse previste, verrà effettuata una ripartizione in base al rapporto tra fabbisogno effettivo e stanziamento per entrambe le annualità.

Possono accedere al beneficio le imprese editoriali con sede legale nell’Unione europea e con residenza fiscale in Italia, a condizione che abbiano come codice Ateco 58.13 o 58.14 e siano iscritte al ROC – Registro degli operatori della comunicazione.

Sono esplicitamente escluse dal beneficio le imprese che già percepiscono i contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Sono inoltre escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei quotidiani e periodici che: a) contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50 per cento dell’intero stampato, su base annua; b) non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; c) che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione; d) diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto; e) di vendita per corrispondenza; f) di promozione delle vendite di beni o di servizi; g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; i) delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; l) contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione 4 e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

Comunque, il credito d’imposta non è cumulabile con qualsiasi altro contributo sulla stessa tipologia di costo (carta). Quindi, a titolo esemplificativo le imprese che hanno partecipato a bandi regionali per questa tipologia di contributi sono esplicitamente esclusi dal credito d’imposta in commento.

La domanda di contributo deve essere integrata dalla certificazione rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione relativa all’intero bilancio o ai soli costi per l’acquisto della carta sostenuti nel 2020 e nel 2021.

La circolare ha esplicitato che nelle fatture ai sensi dell’articolo 4, comma 182, della legge n. 350/2003, nell’ipotesi in cui la società editrice abbia esternalizzato l’attività di stampa, e non abbia acquistato direttamente la carta, il soggetto al quale è stato affidato il servizio di stampa deve emettere specifica fattura all’editore committente, relativa alla spesa per l’acquisto della carta o, in alternativa, nella fattura emessa dal soggetto al quale è stato affidato il servizio di stampa, deve essere specificatamente distinto l’importo per l’acquisto della carta dall’importo per il servizio di stampa o di altri beni e servizi. Inoltre, il tipografo dovrà, con dichiarazione sostituiva di atto notorio, attestare di non aver richiesto/usufruito di alcuna agevolazione o contributo per la carta ceduta. Analoghe modalità dovranno essere seguite nel caso di carta acquistata da altro editore; anche in tale ipotesi l’editore cedente la carta dovrà, quindi, con dichiarazione sostituiva di atto notorio, attestare di non aver richiesto/usufruito di alcuna agevolazione o contributo per la carta ceduta. 7 solare, per le annualità 2020/2021 e 2021/2022 e per le annualità 2021/2022 e 2022/2023) ovvero risultano evidenziate nell’apposita certificazione dei costi redatta da soggetto iscritto al Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La domanda di contributi deve essere presentata attraverso il sito del Dipartimento informazione ed editoria tra il 19 gennaio 2023 e il 21 febbraio 2023 per il contributo 2022 (carta acquistata nel 2021) e tra il 5 settembre 2023 e il 6 ottobre 2023 per il contributo 2023 (carta acquistata nel 2022) attraverso una procedura informatica riservata sul portale impresainungiorno.gov.it.

A margine, la circolare del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

Circolare Dipartimento Informazione Editoria

Luca Esposito

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