Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2011 vengono ripartite le risorse finanziarie previste dall’articolo 1, comma 40 dalla legge di stabilità del 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220). Il decreto stabilisce che, per l’anno 2011, 30.000.000 di euro del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, saranno destinati per interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all’art. 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”.
I 30.000.000 di euro verranno, cioè, utilizzati per il credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’anno 2011 per l’acquisto della carta da parte delle imprese editrici di quotidiani e di periodici e dalle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione.
Sono escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa di quotidiani ed i periodici:
a) che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50 per cento dell’intero stampato, su base annua;
b) non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d) diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;
e) di vendita per corrispondenza;
f) di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g) quelli appartenenti a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
h) contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Inoltre, sono esclusi dal beneficio i prodotti editoriali pornografici, i cataloghi (cioè le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi) e le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento.
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