Categories: Giurisprudenza

CREDITO D’IMPOSTA PER LE OPERE DELL’INGEGNO DIGITALI

A seguito delle modifiche apportate, in sede di conversione (con la legge 17 dicembre 2012,
n. 221), del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249
del 18 dicembre 2012, è stato previsto, all’articolo 11-bis del citato decreto, un credito
d’imposta finalizzato a promuovere l’offerta online delle opere dell’ingegno, per il cui
finanziamento è stata stanziata una spesa annua attualmente pari a 5 milioni di euro. In particolare, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, il credito d’imposta in esame
risulta riconosciuto, nella misura del 25% dei costi sostenuti e nel rispetto della regola del “de
minimis” (individuata dal regolamento Ce n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006), alle imprese che, nel triennio 2013-2015, sviluppino nel territorio italiano piattaforme
telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali.
Il credito, non rimborsabile, è utilizzabile esclusivamente in compensazione delle imposte sui
redditi e dell’Irap dovute per il periodo di imposta in cui le spese sono sostenute.
L’eventuale eccedenza risulta comunque compensabile, ai sensi dell’articolo 17 del d. lgs. 9
luglio 1997, n. 241, ma solo a decorrere dal mese successivo al termine previsto per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito è
stato concesso.
Tale bonus fiscale, inoltre, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi
passivi.
Allo stato attuale non sono ancora note le modalità di presentazione delle istanze per il
riconoscimento del credito d’imposta, delle quali provvederemo ad informarvi appena vi
saranno novità.

editoriatv

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