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Credito d’imposta investimenti pubblicitari, ecco le direttive del Dipartimento editoria

Il Dipartimento Informazione Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato i seguenti chiarimenti e anticipazioni del DPCM che sarà emanato nelle prossime settimane sul credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari.
L’articolo 4 del decreto-legge16 ottobre 2017, n. 148 ha stabilito che le risorse destinate a questa misura per il 2018 sono pari a 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli del 2018) e 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radiotelevisive. Quindi, solo per il 2017 il credito d’imposta viene riconosciuto esclusivamente per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su giornali (anche telematici). Gli investimenti devono essere effettuati su testate iscritte presso il competente Tribunale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 o presso il Registro degli operatori della Comunicazione e che, comunque, individuino la figura del direttore responsabile. Sono esplicitamente escluse le spese sostenute per servizi particolari quali le televendite, i servizi di pronostici o con servizi a sovraprezzo.
Il credito d’imposta viene riconosciuto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’uno per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente per la stessa categoria di mezzi d’informazione. Per categoria si deve intendere il settore dell’editoria (anche telematica) e dell’emittenza radiotelevisiva; in questa prospettiva il credito d’imposta può essere richiesto, anche cumulativamente, per gli investimenti incrementali effettuati in ognuna categoria. Il credito d’imposta è pari al 75 degli investimenti incrementali effettuati elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Per semplicità di lettura, ricordiamo che ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 il limite dimensionale massimo, per la categoria delle microimprese, piccole e medio imprese è un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di imprese e meno di 250 occupati.

Qui la nostra circolare sul credito d’imposta per investimenti pubblicitari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.
Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.

3. Investimenti ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.
ATTENZIONE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line.
In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

4. Limiti e condizioni di ammissibilità
Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
ATTENZIONE: qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190. A questo fine, le attività svolte dai soggetti richiedenti il beneficio si considerano comunque equiparate a quelle indicate dall’articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 190.
La soluzione di ricorrere al meccanismo delle “white list” per la fruizione del beneficio, ove
superiore alla soglia dei 150.000 euro, consentirà un decisivo snellimento della procedura di liquidazione, che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica, presso la Banca Dati, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione delle società richiedenti.
Naturalmente, l’Amministrazione effettuerà ogni dovuto controllo sull’esito delle richieste di
iscrizione, come per tutti gli altri requisiti.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

5. Domanda di ammissione al beneficio
I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una
comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).
La comunicazione dovrà contenere:
– i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
– il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso
dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i
costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
– il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
– l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
– l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

6. Controlli
L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.

Salvatore Monaco.

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