In data 25 novembre 2015 il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato il Regolamento n. 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione. Il Regolamento ha introdotto il principio del c.d. “Roam-Like-At-Home” che prevede l’applicazione della tariffa nazionale per il traffico voce/SMS/dati generato in uno qualsiasi dei Paesi membri dell’Unione europea a partire dal 15 giugno 2017. Il Regolamento prevede, tuttavia, che “in circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale”, un fornitore di servizi roaming possa presentare una domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo, in deroga all’applicazione del Roam-Like-At-Home.
In tal caso, il fornitore di roaming presenta domanda all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni corredata di tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione da parte del regolatore nazionale. Secondo quanto previsto dal Regolamento, Fastweb ha richiesto l’autorizzazione all’Autorità che è stata dunque analizzata sulla base delle norme dei Regolamenti europei. In particolare, sulla base delle informazioni fornite da Fastweb, sono stati analizzati i volumi di traffico a consuntivo e stimati, nonché i costi e i ricavi pertinenti all’offerta di servizi di roaming.
Sulla base delle evidenze riportate, è emerso che Fastweb non sarebbe in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di roaming ritenendo dunque che la società possa essere autorizzata ad applicare i sovrapprezzi ai servizi di roaming per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 21 luglio 2020 e che la decisione di applicare i sovrapprezzi, autorizzati nella loro misura massima, ricada nella piena responsabilità della società.
Le soglie massime di sovrapprezzo applicabili sono (valori IVA esclusa): 3,2 €cent/min per le chiamate (uscenti); 1 €cent per SMS (uscenti); 0,35 €cent/MB per traffico dati (0,30 €cent a partire dal 1 gennaio 2021).
Marina Pisacane
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