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Cosa prevede il regolamento sull’equo compenso

Con la delibera n. 3 del 19 gennaio 2023 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il “Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo on line di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633”.

Il Regolamento, emanato con oltre un anno di ritardo, è l’attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 di recepimento della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di diritto d’autore e di diritti a quest’ultimo connessi nel mercato unico digitale.

La nuova disposizione riconosce agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, il riconoscimento di un equo compenso per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione (i motori di ricerca, gli aggregatori, i social network e le rassegne stampa).

Infatti, il comma 8 dell’articolo 43 bis della legge 22 aprile 22 aprile 1941, n. 633 ha previsto che “per l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della società dell’informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1 un equo compenso”.

Ai fini della definizione di pubblicazioni di carattere giornalistico non riteniamo necessari grandi approfondimenti, in quanto queste sono rappresentate dai contenuti prodotti da un’impresa editoriale.

La norma non si applica agli utilizzi per finalità non commerciali e per estratti molto brevi dei contenuti.

Il principio generale è che l’equo compenso debba essere calcolato sulla base dei ricavi pubblicitari che il prestatore di servizi consegue per la pubblicazione di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul sito web dell’editore stesso. Il Regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fissato l’aliquota in ragione di una percentuale massima del 70 per cento dei ricavi sulla base di criteri che debbono essere considerati cumulativamente ed in ordine decrescente. Il punto centrale diventa, quindi, la determinazione della percentuale esatta che può essere compresa in un range tra lo 0 e il 70 per cento.

criteri per l’equo compenso dovuto dai prestatori di servizi sono i seguenti:

  1. il numero di consultazioni on line dei contenuti, espresse in termini di visualizzazioni e interazioni degli utenti e rilevate in conformità a criteri di correttezza metodologica, trasparenza e verificabilità;
  2. rilevanza dell’editore sul mercato;
  3. numero di giornalisti inquadrati ai sensi dei contratti nazionali di categoria effettivamente impiegati per la produzione dei contenuti on line;
  4. il quarto criterio è rappresentato dagli investimenti realizzati per gli investimenti tecnologici e infrastrutturali per l’edizione online;
  5. investimenti sostenuti dai prestatori di servizi per la riproduzione e la comunicazione dei contenuti online;
  6. eventuale adesione, sia da parte degli editori che dei prestatori di servizi, di codici di condotta, codici etici e standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking;
  7. anzianità di edizione, anche con riferimento all’eventuale storicità della testata.

Per le imprese di media monitoring e di rassegna stampa i criteri sono:

  1. il numero di articoli riprodotti nella rassegna stampa;
  2. numero effettivo degli utenti contrattualizzati;
  3. benefici derivanti dalla rilevanza dell’editore sul mercato di riferimento valutati in relazione agli interessi del contraente;
  4. numero di giornalisti inquadrati ai sensi dei contratti nazionali di categoria effettivamente impiegati dall’editore;
  5. anzianità di edizione, anche con riferimento all’eventuale storicità della testata.

I prestatori di servizi e le imprese di media monitoring e rassegne stampe sono obbligati a rendere disponibili, dietro richiesta dell’editore e entro trenta giorni, i dati necessari all’applicazione dei criteri di determinazione dell’equo compenso, fermo rimanendo l’evidente responsabilità degli editori in relazione ai correlati doveri di riservatezza.

La veridicità dei dati forniti può esser oggetto di verifica, anche attraverso attività ispettive, da parte dell’Autorità.

La determinazione dell’equo compenso è regolata da un procedimento amministrativo. Molto importante è rilevare che nel corso della negoziazione i prestatori di servizi non possono limitare la visibilità dei contenuti nei risultati di ricerca. In altri termini gli over the top non possono utilizzare i loro algoritmi per penalizzare le imprese durante la fase di negoziazione dell’equo compenso.

Il procedimento funziona così:

  1. l’editore o il prestatore di servizi può avviare una negoziazione del compenso sulla base dei dati forniti dagli ott;
  2. nell’ipotesi di mancato accordo una delle parti può aprire la procedura presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compilando un modulo che verrà pubblicato sul sito, formulando la proposta economica e informandone la controparte;
  3. l’Autorità a questo punto verifica il rispetto delle formalità prescritte ed apre il procedimento, nominando il responsabile dello stesso;
  4. il termine del procedimento è fissato in sessanta giorni dalla presentazione della domanda;
  5. la parte convenuta entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione deve comunicare all’Autorità e alla parte istante le informazioni e i dati necessari a determinare l’equo compenso e deve formulare una prima proposta economica;
  6. il responsabile del procedimento una volta ricevuta la comunicazione da parte della parte convenuta comunica entro cinque giorni lavorativi alle parti la data della convocazione prevista nei successivi dieci giorni lavorativi. Le parti possono entro cinque giorni dall’incontro formulare indicazioni e proposte integrative rispetto a quella già presentata dalla parte convenuta;
  7. se le parti raggiungono un accordo si procede alla redazione di un verbale che, ai sensi dell’articolo 1321 del Codice civile, assume carattere vincolante;
  8. se le parti non raggiungono un accordo la competenza passa al Consiglio dell’Autorità che entro sessanta giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza delibera quale delle proposte formulate è conforme ai criteri indicati dagli articoli 4 e 6 del Regolamento, oppure delibera l’equo compenso previsto sulla base di un proprio apprezzamento indicando l’ammontare dell’equo compenso.

Il Regolamento assumerà efficacia dal 24 febbraio 2023.

Luca Esposito

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