Il comma 2 dell’articolo 98 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha modificato la disciplina del credito d’imposta a favore delle rivendite di giornali introdotto dai commi da 806 a 809 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il credito d’imposta pari ad un massimo di 2.000 euro per il 2019 e di 4.000 euro per il 2020 e soggetto al regime del de minimis è calcolato sulla base dell’Imu, dalla Tasi, della Cosap, della Tari e delle spese di locazione sostenute; per il solo 2020 si tiene conto anche delle utenze telefoniche ed elettriche e delle spese sostenute per i servizi di consegna a domicilio delle copie dei giornali.
La domanda per accedere al credito d’imposta va trasmessa tra il 1 ed il 30 settembre dell’esercizio di riferimento ed il riconoscimento del credito avviene con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Negli ultimi giorni il Dipartimento informazione ed editoria ha pubblicato alcune faq che hanno chiarito alcuni aspetti che richiedevano approfondimenti.
In relazione ai beneficiari, il Dipartimento ha chiarito che per il 2020 l’accesso al contributo è previsto oltre che per le rivendite esclusive con codice Ateco 47.62.10, anche per le imprese che svolgono altre attività di commercio, ma che abbiano come codice primario 47.26, 47.30, 56.30, 47.1, 47.61 o come codice di attività secondario 47.62.10; inoltre, sono ammesse anche le imprese di distribuzione della stampa con codice attività primario 82.99.20, a condizione che riforniscano anche punti vendita situati in comune con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti o con un solo punto vendita.
Per le rivendite di giornali, per il solo 2020 non è necessario per i punti vendita non esclusivi essere l’unica rivendita all’interno del Comune e le spese di locazione sono ammesse nel conteggio della parametrazione, a prescindere da questa condizione.
Il Dipartimento ha, inoltre, chiarito che nella domanda vanno inseriti tutti gli altri aiuti percepiti nel triennio e soggetti al regime de minimis, compreso il contributo percepito sotto forma di credito d’imposta nel 2019 sui costi sostenuti nel 2018.
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