Cosa cambia con il recepimento della direttiva Ue sul copyright /5

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Facendo seguito alle nostre circolari 7/20229/2022,  10/2022 e 13/2022, continuiamo l’analisi delle modifiche apportate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177. Con la circolare di oggi continuiamo l’analisi delle modifiche apportate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 in materia di utilizzabilità dei contenuti da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale e dagli organismi di ricerca iniziata con la nostra circolare n. 13/2022. Le altre novità introdotte dal decreto sono state approfondite nelle circolari 7/20229/2022,  10/2022.

Nuova norma: Lettera h) dell’articolo 1: “dopo l’articolo 70, sono inseriti i seguenti: Art. 70-ter. – 1. Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell’estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali. 2. Ai fini della presente legge per estrazione di testo e di dati si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni. 3. Ai fini della presente legge per istituti di tutela del patrimonio culturale si intendono le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici. 4. Ai fini della presente legge, per organismi di ricerca si intendono le università, comprese le relative biblioteche, gli istituti di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario è quello di condurre attività di ricerca scientifica o di svolgere attività didattiche che includano la ricerca scientifica, che alternativamente: a) operino senza scopo di lucro o il cui statuto prevede il reinvestimento degli utili nelle attività di ricerca scientifica, anche in forma di partenariato pubblico-privato; b) perseguano una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro dell’Unione europea. 5. Non si considerano organismi di ricerca quelli sui quali è esercitata da imprese commerciali un’influenza determinante tale da consentire un accesso su base preferenziale ai risultati generati dalle attività di ricerca scientifica. 6. Le copie di opere o di altri materiali realizzate in conformità al comma 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate e utilizzate unicamente per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca. 7. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare, in misura non eccedente a quanto necessario allo scopo, misure idonee a garantire la sicurezza e l’integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitati le opere o gli altri materiali. 8. Le misure di cui ai commi 6 e 7 possono essere definite anche sulla base di accordi tra le associazioni dei titolari dei diritti, gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di ricerca. 9. Sono nulle le pattuizioni in contrasto con i commi 1, 6 e 7 del presente articolo; Art. 70-quater. – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 70-ter, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati. L’estrazione di testo e di dati è consentita quando l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati. 2. Le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi del comma 1 possono essere conservate solo per il tempo necessario ai fini dell’estrazione di testo e di dati. 3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono in ogni caso garantiti livelli di sicurezza non inferiori a quelli definiti per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 70-ter”.

Commento: L’articolo 70-ter introdotto nell’ordinamento garantisce il diritto di riprodurre opere o parti di opere da parte degli istituti di ricerca e di tutela del patrimonio culturale. La riproduzione consente anche la pubblicazione dei risultati della ricerca, laddove si trasformino in opere originali. Le copie effettuate devono essere memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e conservate diligentemente senza finalità ulteriori rispetto alla ricerca scientifica. Il diritto di estrazione dei contenuti è molto ampio, in quanto viene prevista anche l’estrazione massiva dei dati. Gli enti autorizzati a detta attività sono le biblioteche, i musei, gli archivi aperti o accessibili al pubblico, le università e gli istituti di ricerca a condizione che operino senza scopo di lucro o abbiano finalità pubblica.

Nuova norma: Lettera h) primo comma dell’articolo 1: “dopo l’articolo 70, sono inseriti i seguenti: Art. 70-quinquies. – 1. L’editore al quale un autore ha trasferito o concesso l’utilizzo di un diritto mediante contratto di trasferimento o licenza ha diritto a una quota, comunque non superiore al 50 per cento, del compenso previsto a favore dell’autore per gli utilizzi dell’opera in virtù di qualsiasi eccezione o limitazione al diritto trasferito o concesso. Tale quota può essere determinata da accordi collettivi, fermo restando il rispetto del limite di cui al primo periodo. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica senza pregiudizio del diritto di prestito di cui all’articolo 69”.

Commento: L’articolo quinquies è evidentemente rivolto a tutelare l’autore rispetto all’editore, a prescindere dal rapporto contrattuale in essere. Al fine di garantire, comunque, un equilibrio tra le parti, la norma prescrive che il diritto dell’autore alla quota di utilizzo del contenuto prodotto dal singolo autore non può, comunque, essere superiore al cinquanta per cento del compenso previsto, indipendentemente dagli accordi stipulati

Nuova norma: Lettera h) primo comma dell’articolo 1: “dopo l’articolo 70, sono inseriti i seguenti: Art. 70-sexies. – 1. Quando sono applicate le misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, anche in base ad accordi o a provvedimenti dell’autorità amministrativa o giudiziaria, i soggetti di cui agli articoli 70-bis, comma 1, e 70-ter, commi 3 e 4, che hanno acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, oppure vi hanno avuto accesso legittimo, hanno diritto di estrarne una copia alle condizioni, con i limiti e per le finalità previste dai suddetti articoli, purché tale estrazione di copia non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali, e a condizione che non arrechi un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.»; l) all’articolo 80 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole «le altre persone» sono inserite le seguenti: «, inclusi i doppiatori»; 2) al comma 2:2.1) alla lettera d) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e, secondo apposite clausole contrattuali, in caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi, di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente»; 2.2) alla lettera f), ultimo periodo, le parole «l’IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti interessati» e le parole «con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; m) all’articolo 84 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, dopo le parole «opera cinematografica e assimilata», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa l’opera teatrale trasmessa» e le parole «un equo compenso» sono sostituite dalle seguenti: «un compenso adeguato e proporzionato»; 2) al comma 3, dopo le parole «opere cinematografiche e assimilate», sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le opere teatrali trasmesse» e le parole «un equo compenso» sono sostituite dalle seguenti: «un compenso adeguato e proporzionato»; 3) al comma 4, le parole «l’istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti interessati» e le parole «con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; n) dopo il Titolo II-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: «Titolo II-quater – Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online”.

Norma di riferimento: l’articolo 102 quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 prevede che: “I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione. 3. Resta salva l’applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I”.

Commento: La formulazione del nuovo articolo è sostanzialmente rivolta a consentire l’utilizzo di contenuti alle istituzioni scolastiche e agli enti di ricerca e con finalità scientifiche anche nell’ipotesi in cui sugli stessi contenuti siano stati oggetto di misure di protezione per impedire l’uso illegittimo degli stessi. Il diritto è limitato all’estrazione della copia e, chiaramente, con le dovute limitazioni in relazione alle finalità dell’utilizzo stesso. Le ulteriori modifiche sono, invece, rivolte a formalizzare l’estensione della platea delle professionalità tutelata sotto il profilo del diritto al copyright e ad adeguare la normativa alle nuove norme da tempo recepite nel nostro ordinamento che escludono qualsiasi monopolio nella gestione dei diritti.

 

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