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Corte di Giustizia UE: “L’equo compenso per copia privata di un’opera protetta non può tenere conto dell’origine legale o illegale della fonte”

Secondo la sentenza del 10 aprile 2014 (causa C-435/12) della Corte di Giustizia l’importo del prelievo dovuto per la realizzazione di copie private di un’opera protetta non può tenere conto delle riproduzioni illegali. Quindi non può essere in nessun caso una compensazione per gli eventuali danni causati dalla pirateria. La sentenza esamina la domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafi 2, lettera b), e 5, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, nonché della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Tale domanda viene presentata nell’ambito di una controversia tra l’ACI Adam BV, nonché un certo numero di altre imprese (ACI Adam e a.), da un lato, e la Stichting de Thuiskopie e la Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (SONT), dall’altro, due fondazioni incaricate, la prima, della riscossione e della ripartizione del prelievo che grava sui fabbricanti o sugli importatori di supporti destinati alla riproduzione di opere letterarie, scientifiche o artistiche effettuata ai fini di un uso a titolo privato (il cd. prelievo per copia privata), e, la seconda, della fissazione dell’importo di tale prelievo, riguardo al fatto che la SONT tiene conto, nel fissarlo, del pregiudizio derivante da copie realizzate a partire da una fonte illegale. L’ACI Adam e a. ritengono che, al momento della fissazione dell’importo del prelievo, la SONT non avrebbe invece dovuto tenere conto del pregiudizio eventualmente derivante ai titolari di diritti d’autore a causa delle copie effettuate a partire da una fonte illegale.  La Corte di Giustizia, interpellata dalla  Corte di Cassazione dei Paesi Bassi, si è così pronunciata:

“Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con il paragrafo 5 di tale articolo, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non fa distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata è legale e la situazione in cui tale fonte è illegale.”.

Si ricorda che gli Stati membri che optino per l’introduzione, nel loro ordinamento interno, dell’eccezione per copia privata sono tenuti a prevedere la corresponsione di un “equo compenso” a favore di titolari dei diritti.  Un siffatto compenso è volto ad indennizzare gli autori per la copia privata di loro opere protette realizzata senza la loro autorizzazione, di modo che esso deve essere considerato quale contropartita del pregiudizio subito dagli autori, derivante da una siffatta copia non autorizzata da questi ultimi.  Considerate le difficoltà pratiche connesse ad un siffatto sistema di equo compenso, è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un prelievo non gravante direttamente sui soggetti privati interessati, bensì su coloro che possono ripercuotere l’importo di tale prelievo sul prezzo della messa a disposizione di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione o sul prezzo del servizio di riproduzione reso, incombendo così in definitiva l’onere di detto prelievo sull’utente privato che paga tale prezzo. Il sistema di prelievi istituito dallo Stato membro interessato deve mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori, beneficiari dell’equo compenso, da un lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall’altro. Dunque, non può essere tollerata una normativa nazionale che non distingua in alcun modo tra le copie private realizzate a partire da fonti legali e quelle realizzate a partire da fonti contraffatte o riprodotte abusivamente. Infatti, da un lato, ammettere che siffatte riproduzioni possano essere realizzate a partire da una fonte illegale incoraggerebbe la circolazione delle opere contraffatte o riprodotte abusivamente, diminuendo così necessariamente il volume delle vendite o delle altre transazioni legali relative alle opere protette, di modo che sarebbe pregiudicata la normale utilizzazione delle medesime. D’altra parte, l’applicazione di una siffatta normativa nazionale può comportare un pregiudizio ingiustificato per i titolari di diritti d’autore. Spetta allo Stato membro che ha autorizzato la realizzazione di copie private garantirne la corretta applicazione e limitare gli atti non autorizzati dai titolari di diritti.  Orbene, una normativa nazionale che non fa distinzione tra le copie private legali e quelle illegali non garantisce una corretta applicazione dell’eccezione per copia privata. Il fatto che non esista alcuna misura tecnologica applicabile per contrastare la realizzazione di copie private illegali non rimette in discussione tale constatazione.  Inoltre, il sistema di prelievo deve mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori (in quanto beneficiari dell’equo compenso) e quelli degli utenti dei materiali protetti. Un sistema di prelievo per copia privata che non fa distinzione, per quanto attiene al calcolo dell’equo compenso dovuto ai suoi beneficiari, a seconda del carattere legale o illegale della fonte a partire dalla quale una copia privata è stata realizzata, non rispetta tale giusto equilibrio.

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