Riportiamo sul nostro sito una sentenza della Corte di Giustizia, risalente al 19 giugno 2014. Il provvedimento riguarda gli obblighi delle Autorità nazionali per le telecomunicazioni in materia di interconnessione. La domanda pregiudiziale alla Corte è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la TDC A/S, operatore di telecomunicazioni, e la Teleklagenævnet (Commissione sui ricorsi in materia di telecomunicazioni) in merito all’obbligo di installare, su richiesta di un altro operatore di comunicazioni elettroniche, allacciamenti privati che permettano l’accesso degli utilizzatori finali alla rete in fibra ottica. Questa è la posizione assunta dalla Corte: Gli articoli 2, lettera a), 8 e 12 della direttiva 2009/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 devono essere interpretati nel senso che l’autorità nazionale di regolamentazione può imporre ad un operatore di comunicazioni elettroniche che disponga di un potere significativo su un determinato mercato, a titolo di obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di autorizzare l’uso di elementi di rete specifici e risorse correlate, un obbligo di installare, su richiesta di operatori concorrenti, un allacciamento privato di lunghezza non superiore ai 30 metri a partire dal punto di distribuzione della rete di accesso fino al punto terminale di rete presso l’utilizzatore finale, qualora tale obbligo si basi sul tipo di problema evidenziato. Gli articoli 8 e 12 della direttiva 2002/19, come modificata dalla direttiva 2009/140, devono essere interpretati nel senso che un’autorità nazionale di regolamentazione, laddove intenda imporre ad un operatore di comunicazioni elettroniche, che disponga di un potere significativo su un determinato mercato, la realizzazione di allacciamenti privati per collegare l’utilizzatore finale alla rete, deve tenere conto degli investimenti iniziali effettuati da siffatto operatore e dell’esistenza di un controllo dei prezzi che permetta di recuperare i costi d’installazione. Link alla sentenza: