La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’impugnazione da parte di un’emittente televisiva pugliese inerente la posizione contributiva di 5 giornalisti, confermando la sussistenza dell’obbligo contributivo nei confronti dell’Inpgi per un importo pari a € 45.662,83, a cui vanno aggiunte le spese legali.
La Corte territoriale ha ritenuto che il pagamento a titolo contributivo eseguito dall’ Emittente tv in favore dell’Inps (per 3 giornalisti) e all’Enpals (per 1 giornalista) non abbia effetto liberatorio. Nella sentenza, il Giudice d’appello esclude che l’ emittente TV potesse nutrire dei dubbi sull’individuazione del soggetto in favore del quale eseguire correttamente il pagamento dei contributi, con la conseguenza che il versamento all’Inps non ha liberato la Societa’ appellante dall’obbligo contributivo nei confronti dell’Inpgi.
Relativamente alla posizione del quinto giornalista, la Corte d’Appello ha confermato la natura subordinata dell’attivita’ lavorativa svolta dallo stesso, ritenendo rilevanti la sistematica compilazione di articoli e servizi, la permanente disponibilita’ del giornalista a soddisfare le esigenze editoriali ed il suo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale. Con questa ulteriore sentenza, INPGI si vede riconosciuta, ancora una volta, l’efficacia dell’ attivita’ ispettiva e dell’azione legale dell’Ente, che punta a metter ordine e fare chiarezza dinanzi a casi di sopruso nei luoghi di lavoro dei media (stampa, tv e web) italiani.
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