Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza della Corte Costituzionale risalente al 18 luglio 2014. Il provvedimento riguarda la relazione tra un atto diffamatorio e la carica parlamentare. La Corte è stata chiamata a risolvere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Giudice della prima sezione civile del Tribunale ordinario di Roma in ordine alla deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, con cui è stato affermato che le dichiarazioni rese dal deputato Si. Be. nella trasmissione RAI «Porta a porta» del 10 aprile 2008 – in relazione alle quali è stata avanzata, innanzi a quel giudice, domanda risarcitoria da parte dell’on. An. Di Pi. – concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte giudica il ricorso fondato nel merito. L’esigenza di salvaguardia della autonomia e libertà delle assemblee parlamentari dalle possibili interferenze di altri poteri, – quale sottesa alla insindacabilità delle opinioni espresse da membri del Parlamento, ex art. 68 Cost. – deve, infatti, bilanciarsi con l’esigenza, di pari rilievo costituzionale, di garanzia del diritto dei singoli alla tutela della loro dignità di persone, prescritta dall’art. 2 Cost. E l’individuazione del punto di equilibrio, tra i corrispondenti contrapposti valori, porta, appunto, ad escludere che l’insindacabilità copra la complessiva attività politica posta in essere dal membro del Parlamento – poiché ciò trasformerebbe la prerogativa dell’immunità funzionale in un privilegio personale – ed a delimitare l’area di operatività della immunità in correlazione all’ambito di esercizio delle funzioni parlamentari. Dal che la conclusione che il discrimine tra i giudizi e le critiche che anche il parlamentare manifesta nel più esteso ambito dell’attività politica, per le quali non vale l’immunità, e le opinioni coperte da tale garanzia, è costituito dalla inerenza delle opinioni all’esercizio delle funzioni parlamentari. Link alla sentenza: