Copyright, non ha natura oggettiva la responsabilità per la riproduzione di brani musicali

Non ha natura oggettiva la responsabilità per illegittima riproduzione di un brano musicale su cui esistono diritti di sfruttamento esclusivo. Lo stabilisce la Cassazione Civile in una sentenza in materia di diritto d’autore. A ricorrere alla Corte Suprema è la società Novaera, che lamenta l’utilizzo di un brano, Destinations, senza la concessione dell’autorizzazione per lo stesso da parte del titolare dei diritti di sfruttamento. Quest’ultimo dichiara che responsabile della scelta della canzone è stata Radio54, da egli incaricata per il messaggio pubblicitario relativo alla sua impresa, Lago dei Pioppi. La Novaera deduce la violazione della L. n. 633 del 1941, artt. 72-74 e 78 per omesso riconoscimento del compenso spettante al produttore del fonogramma in caso di utilizzazione a scopo di lucro del brano musicale. La Cassazione lo giudica infondato. Infatti la responsabilità per illegittima riproduzione del brano non ha natura oggettiva e non può ricadere, quindi, sul beneficiario della pubblicità, ove non si provi che egli sia stato autore o compartecipe della violazione del diritto di autore. La società musicale deduce anche la violazione dell’art. 2043 cod. civ. per omesso accertamento della responsabilità extracontrattuale, per colpa. La censura è inammissibile perchè, come detto, proprio l’allegata natura extracontrattuale dell’illecito imponeva l’accertamento dell’elemento psicologico della colpa del titolare., beneficiario del messaggio pubblicitario: nella specie, escluso dal tribunale sulla base del rilievo di fatto, incensurabile in questa sede, che egli si era rivolto ad una società specializzata nel settore pubblicitario radiofonico, quale la Radio Studio 54 s.r.l.: su cui ricadeva, quindi, in via esclusiva, la scelta concreta dell’inserto musicale. Pertanto il ricorso è infondato e va respinto. Link alla sentenza:

Sentenza

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