Nella prassi i gestori di un sito internet illegale o tali internet provider di siti online operano di frequente al di fuori dei confini europei oppure occultano la loro identità, così da non poter essere perseguiti. La suprema Corte austriaca “ha chiesto quindi alla Corte se anche il provider, che si limiti a procurare agli utenti l’accesso a internet di un sito internet illegale, debba essere considerato un intermediario da prendere in considerazione nel caso in cui i suoi servizi siano utilizzati da un terzo – quale il gestore di un sito internet illegittimo – per la violazione di un diritto d’autore, di modo che anch’esso possa essere assoggettato ad un provvedimento inibitorio”.
Su domanda della Constantin Film e della Wega i giudici dei precedenti gradi di giudizio hanno proibito all’UPC di fornire un accesso ai suoi clienti al sito internet kino.to. Tale sito internet permette agli utenti l’accesso a film i cui diritti ricadono nella titolarità della Constantin e della Wega, che possono essere visti in streaming oppure scaricati. L’UPC non ha alcun rapporto giuridico con i gestori del sito internet e non metteva a loro disposizione né un accesso a internet né uno spazio per la memorizzazione. Secondo la suprema Corte austriaca, si può però ritenere con quasi assoluta certezza che alcuni clienti dell’UPC abbiano fruito dell’offerta di kino.to.
Perciò l’avvocato è del parere che anche l’internet provider dell’utente di un sito internet che viola il diritto d’autore debba essere considerato come un intermediario i cui servizi sono utilizzati da un terzo per violare il diritto d’autore e di conseguenza deve essere preso in considerazione quale destinatario del provvedimento inibitorio.
Fonte: http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/11/26/news/provider_chiusura_sito-71981938/
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