L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 463/16/CONS del 19 ottobre 2016 ha provveduto a divulgare i termini e le modalità per il versamento del contributo in oggetto. La grande novità di quest’anno è rappresentata dal fatto che l’invio del modello relativo al contributo versato non avverrà a mezzo PEC ma utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it il cui accesso, ricordiamo, avviene attraverso l’utilizzo della CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Per i soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche (operatore di rete, fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato, fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica) la percentuale di contribuzione è rimasta invariata rispetto allo scorso anno; 1,4 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità” (bilancio al 31/12/2015). Per le imprese operanti nei restanti mercati, la percentuale di contribuzione è pari al 1,9 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità” (bilancio al 31/12/2015). Si evidenzia che l’aliquota di quest’anno è più bassa rispetto a quella dello scorso anno (per il 2014 – 2 per mille).
La percentuale stabilita va applicata sul totale dei ricavi iscritti alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’ultimo bilancio approvato con esclusione:
- degli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non riconducibili tra i servizi regolamentati dall’Autorità, specificatamente elencati dall’Autorità attraverso i codici ATECO;
- per le concessionarie di pubblicità, delle eventuali quote di competenza dei titolari dei mezzi.
Per giustificare le suddette esclusioni, è necessario allegare al modello i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo, eventuali fatture, ecc.). Per gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio, il contributo va calcolato sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, applicando l’aliquota alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.