Il Direttore generale della Dgscerp del Ministero, con decreto direttoriale 25 febbraio 2019, ha disposto il pagamento di un ulteriore acconto del 40% dei contributi per le tv locali commerciali per l’anno 2016; con tale decreto veniva, dunque, previsto un pagamento complessivo del 90% (di cui il 50% già pagato) di tali contributi, con un residuo accantonato del 10%. Il decreto direttoriale è stato successivamente impugnato con due ricorsi al Tar per il Lazio nell’ambito del contenzioso pendente avverso il Regolamento di cui al DPR n. 146/2017. Con tali ricorsi è stato chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto direttoriale stesso. Inoltre, è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento cautelare monocratico in attesa delle decisioni collegiali su tali istanze di sospensiva. In particolare, a seguito di uno di tali ricorsi, il Presidente della Sezione III del Tar Lazio, con decreto in data 7 marzo 2019, ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche e ha fissato per la trattazione in sede collegiale della istanza di sospensiva l’udienza in Camera di Consiglio del 3 aprile 2019 (dove il Tar potrà confermare o non confermare detto decreto).
Diversamente, a seguito di un altro ricorso, il Presidente della Sezione III Ter del Tar Lazio, con decreto in data 5 marzo 2019, ha respinto la domanda di tutela cautelare monocratica, fissando per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 27 marzo 2019 (dove il Tar potrà concedere o non concedere la sospensiva).
Si tratta di due decreti (emanati dai Presidenti di due diverse sezioni del Tar Lazio) che intervengono (in via provvisoria) in modo diverso (e opposto) su una identica questione di diritto.
Allo stato attuale, comunque, stante il provvedimento cautelare in data 7 marzo u.s. (valido fino all’udienza del 3 aprile p.v.) del Presidente della III Sezione del Tar Lazio, il sopracitato ulteriore acconto del 40% sui contributi 2016 a favore delle tv locali commerciali non può essere pagato alle emittenti utilmente collocate nella relativa graduatoria.
Tale pagamento potrà avvenire qualora la Sezione III Ter del Tar Lazio confermi all’udienza del 27 marzo p.v. il provvedimento di diniego della sospensiva e qualora la Sezione Terza del Tar Lazio, all’udienza del 3 aprile p.v., respinga l’istanza di sospensiva concessa in sede monocratica.