Con la presente circolare segnaliamo che la domanda, da presentarsi esclusivamente in via informatica, per accedere ai benefici previsti dall’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.09.2022 può essere presentata dalle ore 10.00 del prossimo 28 marzo 2023 alle ore 17.00 del 28 aprile 2023. Il riferimento normativo sono i commi 375, 376 e 377 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
I benefici di cui sopra sono rivolti a tutte le imprese che operano nel settore dell’informazione per le quali è previsto un contributo di 8.000,00 euro per l’assunzione di giovani (al di sotto dei 35 anni) in possesso di certificati che attestino le competenze in materia di editoria digitale (digitalizzazione editoriale, gestione dell’informazione e dei documenti informatici, della comunicazione e della sicurezza informatica, del servizio on line e della trasformazione digitale). Il contributo è previsto per i contratti stipulati nel 2022 e per le assunzioni a tempo indeterminato. Sono esplicitamente escluse le assunzioni effettuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, già volte a favorire l’assunzione di giovani nell’ipotesi di ricorso delle imprese al trattamento di pensione anticipata. Per detta misura è stanziato un Fondo complessivamente pari a 3 mni di euro.
Nell’ipotesi in cui le assunzioni, sempre per il 2022 e sempre per contratti a tempo indeterminato, avvengano per la trasformazione di un contratto di lavoro giornalistico a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa il contributo viene elevato a 12.000,00 euro. Per detta misura è stanziato un Fondo complessivamente pari a 9 mni di euro.
Questa misura si differenzia dalla prima per le seguenti caratteristiche: 1) la limitazione del beneficio alle stabilizzazioni dei dipendenti assunti esclusivamente con contratto giornalistico; 2) non viene richiesto il possesso di competenze specifiche; 3) non esiste alcun limite di età; 4) il contributo è pari a 12.000 euro.
Possono accedere a queste misure le imprese iscritte presso il ROC – Registro degli Operatori della Comunicazione istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e al Registro delle Imprese con i seguenti codici Ateco: i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani) ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici); iii. per le agenzie di stampa: 63.91 (attività delle agenzie di stampa); iv. per le emittenti radiofoniche locali: 60.10 (trasmissioni radiofoniche); v. per le emittenti televisive locali: 60.20 (attività di programmazione e trasmissioni televisive).
La documentazione attestante il possesso da parte del dipendente assunto delle qualifiche professionali previste dalla norma andrà conservata tra i documenti sociali ed esibita nell’ipotesi di controllo da parte dell’Amministrazione.
Queste due tipologie di contributo sono assoggettate al regime del “de minimis” ed è prevista, nell’ipotesi di insufficienza delle risorse, la ripartizione sulla base del rapporto tra fabbisogno e stanziamento.
In relazione al regime di compatibilità tra questo contributo e quello previsto dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, nessuna norma stabilisce l’incompatibilità tra le due misure di sostegno, ma già in sede di redazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dai legali rappresentanti per la domanda di contributi per l’annualità 2022 e presentata entro lo scorso 31 gennaio 2023 la modulistica predisposta dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria richiedeva esplicita attestazione circa la mancata richiesta di contributi per gli stessi costi. Appare evidente, quindi, un orientamento restrittivo da parte del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, anche in assenza di una esplicita norma di riferimento.
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