La Cassazione, con la recentissima sentenza n. 21053 del 11 settembre 2017, ha stabilito che debbano essere restituiti i contributi ottenuti in base agli sgravi previsti dalla legge 448/1998 se, al momento della richiesta, non era stato nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Gli sgravi cui ci si riferisce sono quelli di cui all’art. 3, comma 5, L. n. 448/1998 per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998. Si è trattato, come si ricorderà, di una misura di grande impatto, in quanto ha previsto lo sgravio in misura totale dei contributi dovuti all’INPS a carico del datore di lavoro per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore. Il comma 6 dell’articolo citato stabilisce che dette agevolazioni si applicano a condizione del rispetto, tra l’altro, delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal d.lgs n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni (lett. H). Nel caso esaminato dalla Corte, l’INPS aveva richiesto ad un’impresa già beneficiaria degli sgravi, il pagamento di tutti i contributi non riscossi, accusandola di non aver nominato il RSPP, e quindi di aver violato le norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro. L’impresa si è difesa affermando che si trattava comunque di una violazione meramente formale. In contrario, la Corte ha rilevato che la comunicazione alla ASL e all’Ispettorato del lavoro della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è oggetto di una specifica obbligazione a carico del datore di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articolo 8, comma 11, la cui inosservanza è punita con una contravvenzione, per la quale datore di lavoro e dirigente sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria. Si tratterebbe quindi non di un adempimento formale, ma di un sostanziale obbligo a carico del datore di lavoro, sanzionato amministrativamente, idoneo a far venir meno il beneficio concesso dalla legge in relazione agli sgravi di cui alla legge 488/1998. L’impresa è stata quindi costretta a pagare tutti i contributi oggetto di sgravio. La sentenza offre l’occasione per ribadire ancora una volta la necessità di essere in regola con tutte le minute prescrizioni della normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Si ricorda in proposito che attualmente la nomina del RSPP è disciplinata dall’art. 17 del d.lgs. 81/2008. Tale norma prevede che in molti casi il servizio di prevenzione possa essere affidato allo stesso datore di lavoro, ma sembra opportuno suggerire in ogni caso la nomina di un RSPP che possa dedicarsi interamente ai compiti di sicurezza e assuma le relative responsabilità. Tra le prescrizioni contenute nel d.lgs n. 626 sopra citato, l’art. 8, comma 11, stabilisce che “il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda”. (frt)