Il provvedimento – adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 163, della legge n. 208
del 2015 – reca lo schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo al
regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di
erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in
favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Le norme definiscono l’oggetto del provvedimento, consistente nella disciplina dei criteri di riparto e delle procedure di erogazione delle risorse dell’esercizio finanziario 2016 presenti sull’apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico e, per gli anni successivi, della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (articolo 1).
All’articolo 2 vengono definite le percentuali di ripartizione annua delle risorse finanziarie disponibili, nella misura dell’85 per cento per i contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale e del 15 per cento per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale. Nell’ambito di queste quote sono assicurate due riserve, rispettivamente del 4 per cento per le emittenti televisive aventi carattere comunitario e del 25 per cento per le emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario.
Sono previsti accantonamenti annuali dell’1 per cento per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti che si possano rendere necessarie a seguito di eventuali contenziosi (comma 2), con un meccanismo di recupero delle eventuali risorse accantonate ma non utilizzate che possono essere riutilizzate attraverso riassegnazione nelle disponibilità del Fondo (comma 3).
L’articolo 3 individua i soggetti legittimati a presentare istanza ai fini dell’erogazione dei contributi previsti. Nello specifico si tratta di: a) emittenti televisive titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi; b) emittenti radiofoniche legittimamente operanti in tecnica analogica; c) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica; d) emittenti aventi carattere comunitario.
L’articolo 4 indica i requisiti che i soggetti beneficiari devono possedere al momento della domanda. I requisiti indicati per le emittenti televisive concernono il numero di dipendenti e giornalisti effettivamente applicati all’attività; il rispetto di limiti percentuali di trasmissione di televendite e l’adesione al “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite” e al “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV”; la trasmissione di almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale. Per le emittenti radiofoniche, i requisiti richiesti riguardano solo il numero minimo di dipendenti. Per le emittenti aventi carattere comunitario si prevede la non ammissibilità per coloro che abbiano reso dichiarazioni non veritiere negli ultimi due anni nell’ambito di precedenti procedure di concessione del medesimo contributo.
L’articolo 5 disciplina la procedura per l’erogazione dei contributi. Il Ministero procede all’istruttoria delle domande e pubblica sul sito web l’elenco provvisorio dei soggetti ammessi a contributo con i relativi importi. Infine, si prevede che allo svolgimento delle attività di controllo si provveda nell’ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 6 definisce i criteri di valutazione delle domande per stabilire i punteggi ai fini delle graduatorie per i contributi. In particolare, il comma 5 stabilisce che la valutazione e l’attribuzione del punteggio sia effettuata sulla base di quanto previsto dalle tabelle allegate al decreto.
L’articolo 7 prevede che l’ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti comunitarie sia ripartito in ragione del 50% in base al punteggio attribuito in base esclusivamente al criterio riguardante i dipendenti3 e del 50% in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi. Il comma 2 prevede che al termine della valutazione punteggi e importi dei contributi siano riportati in modo separato all’interno dell’elenco di cui all’articolo 5.
L’articolo 8 disciplina la revoca del contributo concesso, disposta nei casi di dichiarazioni non veritiere ovvero in mancanza dei requisiti di ammissione. Il comma 2 dispone che la revoca dei contributi comporti l’obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero l’intero ammontare percepito nonché l’esclusione dalla partecipazione alla procedura per l’erogazione dei contributi per i due anni successivi.
L’articolo 9 abroga i due regolamenti attuativi delle previgente disciplina normativa in materia di contributi di sostegno all’emittenza radiofoniche e televisive locali, contenuta nei decreti del Ministro delle comunicazioni 10 ottobre 2002, n. 225, e 5 novembre 2004, n. 292. La norma richiama quanto già previsto dall’articolo 1, comma 164, della legge n. 208/2015, che stabilisce, con effetto a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento in esame, l’abrogazione di una serie di disposizioni di rango primario: l’articolo 45, comma 3, della legge n. 448/1998, che ha stanziato 24 miliardi di lire per l’anno 1999 per le misure di sostegno all’emittenza previste dall’articolo 10 del D.L. n. 323/1993 e per incentivare l’adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva; l’articolo 145, commi 18 e 19, della legge n. 388/2000, in cui si prevede che nell’ambito delle misure di sostegno indicate all’ articolo 45, comma 3, sopra descritto, pari a 82 miliardi di lire annui a decorrere dal 20004 , l’erogazione avvenga entro il 31 luglio di ciascun anno; l’articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2001 che incrementa, a decorrere dal 2002, di 20 milioni di euro in ragione di anno il finanziamento annuale previsto all’articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488/1999. Di tali misure di sostegno possono beneficiare anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge medesima; l’articolo 4, comma 190, della legge n. 350/2003, in cui si prevede che dei contributi di cui all’articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2001, possano beneficiare anche le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario; l’articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge n. 296/2006, in cui si stabilisce che il finanziamento annuale di cui all’articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2001, sia incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2007, di 45 milioni di euro per l’anno 2008 e di 35 milioni di euro per l’anno 2009.
L’articolo 10, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che i contributi del regolamento in esame siano concessi nei limiti delle risorse dell’esercizio finanziario 2016 presenti sull’apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico e delle risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e destinate in favore delle emittenti.
radiofoniche e televisive locali per le finalità di cui all’articolo l, comma 163, della legge n. 208/2015. Infine, l’articolo 11 reca le disposizioni sulla pubblicazione e l’entrata in vigore dell’atto.
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