Contributi per l’editoria, i requisiti per ottenerli

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Il decreto attuativo del 24 marzo 2017, relativo alla nuova disciplina sui contributi all’editoria, ha illustrato con dovizia di particolari i requisiti di accesso agli stessi. I contributi diretti sono dovuti a: cooperative giornalistiche, imprese editrici il cui capitale è detenuto da enti senza fini di lucro e enti senza fini di lucro. Sono però necessari ulteriori requisiti. Innanzitutto servono due anni maturati prima dell’annualità di contributo richiesta. Le imprese editrici devono essere in regola con gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro. C’è poi un esplicito riferimento alla coesistenza di un’edizione digitale con quella cartacea. Con questa definizione si intende una testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica. Ulteriore requisito è il numero minimo di giornalisti assunti con contratto a tempo indeterminato. Cinque per i quotidiani, almeno tre per i periodici. Vi sono, poi, i requisiti relativi ai dati di vendita. Per quanto riguarda le testate locali, devono essere vendute il 30 per cento delle copie annue distribuite. Per le testate nazionali è sufficiente il 20%. Per testata nazionale si intende il quotidiano o periodico venduto in almeno cinque regioni con più del 5% delle vendite in ciascuna regione. Ulteriore importanza al digitale viene riconosciuta dalla previsione per cui è corrisposto unicamente il contributo per l’edizione telematica nel caso in cui non si soddisfino i requisiti di vendita per l’edizione cartacea.
Tenuto conto dei requisiti fondamentali, ve ne sono altri che devono essere ugualmente rispettati dalle imprese che vogliono usufruire dei contributi. Sono necessarie le iscrizioni a due registri, quello delle imprese e quello degli operatori di comunicazione. In merito a profili concorrenziali, è necessario che non vi siano situazioni di controllo o collegamento tra imprese editrici. L’impresa editrice deve altresì essere proprietaria della testata, salvo alcune condizioni previste dalla legge. E’ inoltre fatto divieto di distribuzione degli utili nell’anno della riscossione del contributo e per il decennio successivo. Poi è richiesta, per esigenze di trasparenza, la notizia del contributo ricevuto nella testata afferente all’impresa editrice. Infine è richiesto l’impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna.

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