Dalle indagini della Guardia di Finanza era emerso che alcune aziende, per beneficiare indebitamente di contributi per l’editoria, avevano gonfiato costi per servizi e forniture mediante fatture false emesse da altri soggetti compiacenti appartenenti al medesimo gruppo. La GdF ha accertato che i servizi e le forniture in questione sul mercato avevano un valore decisamente inferiore rispetto a quello indicato dalle fatture e che le imprese coinvolte erano amministrate da prestanomi. Il tutto era finalizzato, non solo ad abbattere il carico fiscale ma soprattutto a percepire indebiti finanziamenti pubblici. La Cassazione, pur ribadendo la possibilità per l’ufficio di sindacare il valore della prestazione e della fornitura, inserisce e delimita questa facoltà in un contesto probatorio di particolare gravità sotto il profilo indiziario e non basato esclusivamente su mere valutazioni economiche.
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