A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 17 bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2023, n. 14, anche per i contributi di competenza dell’esercizio 2022 le imprese editrici che accedono ai contributi possono rendicontare i costi sostenuti ma ancora non pagati alla data di presentazione della documentazione. Resta l’obbligo di perfezionare il pagamento entro sessanta giorni dall’incasso del contributo e di trasmettere al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria la relazione del revisore dal quale si desuma il pagamento dei costi sui quali è stato calcolato il contributo attraverso strumenti di pagamento tracciabili.
Al contempo, ricordiamo che, per effetto del medesimo articolo, oltre al contributo 2022, anche quello relativo agli esercizi 2023 e 2024 non potranno essere inferiori a quelli erogato per il 2019.
Si pone, oggettivamente, un problema di coordinamento tra le due norme per il 2022, in quanto la garanzia che il contributo di competenza del 2022 non può essere inferiore a quello erogato per il 2019 consentirebbe anche di non rendicontare le spese sostenute e non pagate e, quindi, sottrarrebbe le imprese dall’obbligo di pagare i relativi costi entro sessanta giorni dall’incasso del contributo.
A nostro avviso, attesa la valenza straordinaria della normativa, e la finalità della stessa, fermo rimanendo il valore formale delle norme, rimane l’opportunità di esporre tutti i costi sostenuti ed ammissibili, per quanto non pagati, e di mantenere l’impegno a pagare, e rendicontare, gli stessi entro il termine fissato dalla legge.