Contributi all’editoria: il susseguirsi di proroghe relative al sistema di contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, rischia di generare qualche confusione.
Augurandoci di fare cosa gradita, proviamo a riepilogare la situazione ad oggi.
In relazione all’abrogazione dei contributi all’editoria, misura fortemente voluta dal precedente sottosegretario all’editoria Vito Crimi, ora dipendente dei gruppi parlamentari del movimento cinque stelle, ed introdotta con il comma 810 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 4 ter dell’articolo 14 della legge 25 febbraio 2022, n. 15 ha prorogato il termine fissato dal comma 394 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per cui il termine medesimo viene modificato da sessanta mesi in settantadue mesi. A seguito di questa proroga, i contributi spettanti verranno ridotti del venti per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2025, del cinquanta per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2026, del settantacinque per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2027 e definitivamente abrogati dal 2028.
Tutte le altre norme di proroghe terminano con l’esercizio 2022.
In particolare, la norma di stabilizzazione del contributo, introdotta dal comma 5 dell’articolo 96 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 106, in ragione del quale il contributo calcolato non potrà essere inferiore a quello effettivamente pagato per il 2019 termina con riferimento all’esercizio 2022. Per questa ragione, per i contributi di competenza del 2023 si applicheranno i normali parametri di calcolo previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
In maniera analoga, dall’esercizio 2023 il rapporto tra copie vendute e copie distribuite sarà quello previsto dalla lettera e), comma 1, dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ossia il 30 per cento per le testate locali e il 20 per cento per quelle nazionali, in luogo di quello più favorevole del 25 per cento per le testate locali e del 15 per cento per quelle nazionali introdotto dal comma 3 dell’articolo 96 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 106.
Inoltre, per i contributi relativi all’esercizio 2022, per i quali verrà presentata la domanda nel 2023, non troverà più applicazione la norma, introdotta dal comma 4 dell’articolo 96 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 106, che ha consentito la rendicontazione dei pagamenti entro sessanta giorni dall’incasso dei contributi. Per tale ragione, i pagamenti andranno rendicontati in sede di perfezionamento della domanda, ossia entro il 30 settembre.
Questa è la situazione a legislazione vigente. Chiaramente, nell’ipotesi in cui le norme in commento saranno oggetto di ulteriori proroghe, sarà nostra cura informare con la massima tempestività.
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