Contributi all’editoria: a che punto siamo

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Riteniamo utile fare una ricognizione circa le norme in materia di contributi all’editoria in modo da scandire bene le finestre temporali.

Nel decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, attualmente in attesa di calendarizzazione per la conversione, non è stata prevista alcuna proroga di interesse per il comparto.

Pertanto, il riferimento va fatto alle ultime proroghe introdotte dall’articolo 17 bis della legge 24 febbraio 2023, n. 14 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

Ne deriva che anche il contributo di competenza del 2024 non potrà essere inferiore a quello percepito per l’anno 2019 e, in relazione alla diffusione, c’è la riduzione per il 2024 del rapporto tra copie vendute e distribuite al 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali e al 15 per cento per le testate nazionali, in luogo delle maggiori percentuali, il 30 per cento per le testate locali e il 20 per cento per quelle nazionali, previste dalla lettera e, comma 1, dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Inoltre, la possibilità di postergare i pagamenti entro sessanta giorni dalla data di incasso dei contributi è stata estesa anche al procedimento amministrativo del 2024, per i contributi relativi al 2023. Quindi, anche per quest’anno i costi potranno essere rendicontanti e non pagati entro il termine di perfezionamento della pratica, fermo rimanendo l’obbligo di pagare gli stessi entro sessanta giorni dalla data di incasso del saldo e di rendicontarli entro i successivi dieci giorni.

Non c’è stata, invece, alcuna proroga rispetto al taglio dei contributi fortemente voluto dal precedente sottosegretario all’editoria Vito Crimi, introdotto dal comma 810 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Pertanto, senza ulteriori interventi legislativi, i contributi spettanti verranno ridotti del venti per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2025, del cinquanta per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2026, del settantacinque per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2027 e definitivamente abrogati dal 2028.

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