Con segnalazione (AS718) pubblicata sul Bollettino 26/2010, l’Agcm ha espresso alcune considerazioni sulle “problematiche di carattere concorrenziale” emerse nell’applicazione del DM 292/2004, riguardante il regolamento per la concessione dei benefici previsti a favore delle emittenti televisive locali dall’art. 45, c.3, L. 448/1998.
A finire nel mirino dell’Antitrust sono le norme relative alle modalità di ripartizione dei contributi statali, che “possono produrre effetti distorsivi delle dinamiche competitive nel mercato”. L’analisi dell’Agcm si sofferma in particolare: sulle disposizioni del D.M. 292/2004 che definiscono i criteri in base ai quali vengono assegnati i punteggi alle emittenti ai fini del riconoscimento dei contributi; sulla previsione relativa all’assegnazione dei quattro quinti della somma totale dei contributi stanziati per ciascuna regione, in modo proporzionale, al primo 37% dell’apposita graduatoria predisposta dai Corecom regionali, nonché sulla mancata inclusione, nel regolamento stesso, del requisito della regolarità nel versamento dei contributi previdenziali tra quelli che consentono l’accesso alla graduatoria.
Secondo l’Autorità Antitrust i criteri per l’assegnazione dei benefici premiano “in modo maggiormente significativo le imprese che già realizzano fatturati elevati e che già dispongono di un consistente numero di dipendenti”. “Le imprese televisive che realizzano fatturati più elevati ottengono un significativo numero di punti aggiuntivi che contribuiscono ad elevare la posizione in graduatoria delle stesse e, di conseguenza, il contributo ad esse spettanti”.
Ad essere criticate sono anche le disposizioni del Decreto Ministeriale che prevedono l’attribuzione, in modo proporzionale, alle sole emittenti che rientrano nel primo 37% della graduatoria dei quattro quinti della somma totale stanziata. Secondo l’Agcm, a fare le spese di tale previsione sono le imprese “che si situano, in forza della medesima graduatoria, ai posti immediatamente di seguito al 37%”. Tali emittenti infatti pur avendo, a volte, “caratteristiche, in termini di fatturato e di dipendenti, alquanto simili a quelle delle emittenti che sono state invece ricomprese nel 37%”, accedono tuttavia solo al 20% del contributo totale (che viene diviso in parti uguali tra tutte le imprese presenti nella graduatoria), ottenendo, dunque, il medesimo beneficio riconosciuto elle emittenti situate negli ultimi posti della graduatoria, in quanto in possesso di un basso fatturato e di pochi dipendenti.
Massimo De Bellis
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