Consumatori, ecco la guida ai contributi per i giornali delle associazioni

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Entro il prossimo 31 marzo 2024 è fissata la scadenza per la presentazione della domanda di contributi per l’anno 2023 a favore delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte nell’elenco presso il Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che pubblicano periodici attinenti alla loro attività statutaria e regolarmente registrati presso il Tribunale.

Il termine del procedimento amministrativo è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi.

requisiti per l’accesso ai contributi per i già menzionati soggetti sono:

  1. iscrizione presso l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui al summenzionato articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  2. testata registrata presso il competente Tribunale;
  3. iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
  4. essere costituiti da almeno due anni e editare la stessa testata per la quale richiedono il contributo da almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale viene presentata la domanda di contributo;
  5. proprietà della testata;
  6. aver dato evidenza nell’edizione del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
  7. aver avuto una periodicità almeno quadrimestrale nell’anno di riferimento del contributo.

La domanda e la documentazione a corredo deve essere trasmessa al Dipartimento per l’informazione e l’editoria all’indirizzo pec archivio.die@mailbox.governo.it.

Lo stanziamento viene ripartito tra gli aventi diritto sulla base dei seguenti criteri:

a) il 10 per cento in parti uguali tra le associazioni aventi diritto;

b) il 25 per cento in proporzione al numero delle uscite nell’anno di riferimento del contributo; a tal fine i supplementi non rilevano come uscite;

c) il 40 per cento in proporzione al numero delle copie distribuite nell’anno di riferimento del contributo; i supplementi sono considerati solo ove spediti autonomamente dalla rivista principale e, comunque, nel limite del 40 per cento delle copie distribuite della rivista principale;

d) il 15 per cento in proporzione al numero di copie vendute anche in connessione con il versamento della quota associativa mediante espressa doppia opzione;

e) il 10 per cento, in parti uguali, per la diffusione delle riviste edite in formato digitale secondo le modalità previste dall’articolo 7, commi 1 e 2.

Il contributo complessivamente erogabile a ciascuna impresa non può essere superiore al 10 per cento dello stanziamento assegnato.

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