La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con la Deliberazione del 17 agosto stabilisce che, fino all’adozione di una disciplina organica sulle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse:
a) della messa a disposizione del pubblico dei documenti previsti negli articoli 71, 72, commi 3, primo periodo, e 4, 77, 81, 82, 102, comma 4, 103, comma 1, e 110, comma 1, del Regolamento emittenti e’ data immediata notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale;
b) le informazioni regolamentate previste dagli articoli 84 e 89 del Regolamento emittenti sono pubblicate anche su almeno un quotidiano a diffusione nazionale;
c) nei casi previsti dall’art. 103-bis, commi 2 e 4, del Regolamento emittenti, i soggetti tenuti agli obblighi informativi ivi indicati pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l’avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con la data di riferimento.