Pubblichiamo sul nostro sito una interessante sentenza del Consiglio di Stato, che fa luce sulla modalità di contribuzione degli operatori telco nei confronti dell’Agcom. Il caso nasce proprio da un ricorso dell’Autorità nei confronti di Wind, avente ad oggetto la contestazione della base imponibile presa in considerazione dall’operatore per il versamento del contributo. Nello specifico l’Autorità sostiene che Wind non avrebbe potuto detrarre i ricavi generati da “roaming e da affitto circuiti” i quali costituirebbero “costi della produzione” che “scaturiscono da scelte effettuate dalla società”. Allo stesso modo, Infostrada, prima di essere incorporata da Wind, avrebbe erroneamente escluso dalla base imponibile le quote riversate a terzi operatori per servizi di linee affittate. Il Tar si è pronunciato a sfavore dell’Autorità, , riscontrando un vizio di carenza di potere e incompetenza del Garante. Il Consiglio di Stato, sulla stessa lunghezza d’onda, ritiene l’appello dell’Autorità non meritevole di accoglimento. Non era nei poteri dell’Agcom individuare la misura del contributo, ai sensi del D.m. 04/07/2001, che attribuiva invece questa funzionalità al Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’Autorità ha ricevuto questo potere solo con la legge 266/2005. Nel 2001 avrebbe potuto solo contattare il Ministero per una interpretazione sulla determinazione della base imponibile. Link alla sentenza:
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