CONSIGLIO DI STATO: SÌ A SKY SUL DIGITALE TERRESTRE. STOP A RICHIESTE DEL GOVERNO (IL SOLE 24 ORE)

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Sky potrà partecipare alla procedura di assegnazione di una delle frequenze televisive nazionali. Il Governo, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico. non può modificare quando deciso dall’Agcom, discriminando le imprese partecipanti sulla base della nazionalità delle loro controllanti. È quanto sostiene il parere richiesto al Consiglio di Stato da Paolo Romani, ministro dello Sviluppo Economico.
Il quesito posto è relativo alla reciprocità tra Stati nel caso di attribuzione de diritti d’uso delle frequenze radio destinate all’attività televisiva Sky Italia che ha nazionalità statunitense. Negli Stati Uniti nessun gruppo estero può controllare più del 20% della quota di controllo di una società americana che detiene una licenza che utilizza le frequenze per uso televisivo. Con la richiesta di parere il ministro ha cercato di convalidare l’articolo del Codice delle Comunicazioni elettroniche del 2003 che prevede il principio di reciprocità nel regime di autorizzazione generale nella fornitura di reti e servizi. La nota inoltrata dall’Agcom, al contrario, sottolinea come, in materia di televisione digitale terrestre, la legge dia rilevanza solo al quesito dello “stabilimento”, ovvero alla sede legale stabilita in un Paese comunitario, sia per un forniture di contenuti che per un operatore di rete, senza limitazioni per le società controllanti quelle italiane, come appunto nel caso di Sky.
Quanto al codice delle comunicazioni elettroniche, secondo l’Agcom va distinta la nazionalità dell’impresa da quella del soggetto controllante. Così, del resto, prevede la stessa Agcom, nella delibera n. 181 del 2009.
Il Consiglio di Stato nel rispondere al quesito posto dal Ministro Romani ha ricostruito la complessa storia delle norme sulla questione, sottolineando come il Codice delle Comunicazioni elettroniche preveda una reciprocità legata al “requisito formale della nazionalità dell’impresa e non alle condizioni di controllo delle imprese”. Non solo, il parere entra nel merito delle competenze reciproche ritenendo che “non possa riconoscersi alcun potere integrativo attuativo al Ministero dello Sviluppo Economico nel realizzare il bando e il disciplinare di gara, in ordine ai soggetti legittimati a presentare la domanda”.

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