La sentenza della Cassazione, quinta sezione penale, n. 20722/2010 traccia una separazione tra le condotte datoriali legittime da quelle che non lo sono. La sentenza afferma, infatti, che a difesa del patrimonio aziendale, il datore di lavoro può controllare “a distanza” il proprio dipendente che tiene comportamenti illeciti. In questi casi, infatti, si esula dal divieto posto dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) che tutela la privacy dei dipendenti nello svolgimento dell’attività. I questo caso sono concessi i controlli di un’agenzia investigativa contro attività fraudolente del dipendente.
Sono sicuramente fuori dal divieto di controllo a distanza le verifiche dirette ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore come nel caso in cui si riscontrino ammanchi di cassa, per quanti hanno maneggio di denaro. In queste ipotesi – cosiddetti controlli difesivi – sono lecite e utilizzabili le riprese da apparecchi di videosorveglianza che comprovano il reato di appropriazione indebita.
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