Comunicazione politica, tutti gli adempimenti previsti

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Facendo seguito alla nostra circolare n. 41/2022 ricordiamo che entro il 25 ottobre 2022 gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di emittenti radiotelevisive nazionali e locali devono comunicare ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

In caso di inosservanza del provvedimento, la sanzione amministrativa pecuniaria è prevista nella misura da 5.164 a 51.645 euro.

Dal momento che non è previsto, se non in alcuni casi specifici, un modello da compilare, proponiamo un format che, chiaramente, può essere adeguato secondo le varie esigenze.

Per la Camera e il Senato, la comunicazione può essere fatta a mezzo PEC con oggetto: “Comunicazione ai sensi dell’art. 11 della legge 28/2000” o simile ai seguenti indirizzi di posta certificata istituzionali:

Camera dei Deputati: camera_protcentrale@certcamera.it

Senato della Repubblica: amministrazione@pec.senato.it

Collegi regionali di garanzia elettorali sono istituiti presso le Corti di Appello e generalmente si trovano nei capoluoghi di Regione. Per questi, alleghiamo l’elenco con i rispettivi indirizzi di posta elettronica.

Elenco Collegi Regionali Elettorali

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