Comma 4 – art. 96

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  1. Limitatamente al contributo dovuto per l’annualita’ 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto  a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni  dall’incasso del saldo del contributo. L’avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine e’  attestato   dal   revisore   contabile   in   apposita certificazione, che da’ evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione  e’  trasmessa  al Dipartimento per l’informazione e  l’editoria  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall’effettuazione dell’ultimo pagamento. Nell’ipotesi di mancato  pagamento  dei  costi esposti per l’ammissione al contributo o di mancata trasmissione  nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l’impresa  decade dal diritto al pagamento dell’acconto, fermo  restando  l’obbligo  in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

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