Nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale, in Commissione Bilancio il relatore Anna Maria Carloni (PD) ha illustrato il provvedimento e ha chiesto alcuni chiarimenti al Governo. Ha evidenziato, per quanto riguarda l’articolo 1, che disciplina i nuovi requisiti di accesso ai contributi per l’editoria, che occorre acquisire chiarimenti sui nuovi meccanismi in ordine alla riduzione della platea dei beneficiari che si vorrebbe perseguire: infatti, se è vero che viene innalzato il limite percentuale di copie vendute rispetto a quelle distribuite per accedere ai contributi, è altrettanto vero che, operando sulla quantità delle copie distribuite, la possibilità, per gli editori, di raggiungere la nuova e più elevata percentuale di copie vendute non sembra difficile da raggiungere.
In relazione all’articolo 2, concernente i nuovi criteri di calcolo e liquidazione dei contributi, che ipotizza risparmi per 25 milioni di euro, il relatore ha sottolineato che non sono forniti elementi di valutazione per la verifica dell’ammontare di risparmio. Inoltre, poiché la norma prevede un aumento del contributo che, per esempio, per i quotidiani passa da 0,09 a 0,20 centesimi per copia, Carloni ha fatto presente che occorrono elementi quantitativi per escludere che il risparmio di cui sopra sia sovrastimato e gli stanziamenti previsti a questo fine siano sufficienti.
In relazione all’articolo 4, relativo alla modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa periodica, ha segnalato che risultano non disponibili, con riferimento al comma 3, gli elementi di valutazione della quantificazione del risparmio correlati alla norma, che sono valutati in 12 milioni di euro annui. Ha poi evidenziato che vi è la possibilità che la revisione in peius per Poste italiane Spa dei rimborsi spettanti per il periodo gennaio-marzo 2010, quindi con effetto retroattivo, possa determinare l’insorgere di un contenzioso con la predetta società. Il relatore ha poi sottolineato che la formulazione della copertura dell’onere di cui al comma 1, non appare conforme alla vigente disciplina contabile, non prevedendosi l’espressa riduzione dell’autorizzazione di spesa cui ineriscono i risparmi attesi e non potendosi fra l’altro desumere che l’eventuale mancato verificarsi degli stessi ponga in discussione il diritto al credito d’imposta, di cui al comma 1, nei limiti previsti (10 milioni di euro). Altresì, in relazione al comma 6, ha rilevato che occorre valutare la clausola d’invarianza degli oneri che non contempla l’espressa previsione che il sistema informatico sarà realizzato con investimenti da parte delle imprese interessate.
Con riguardo, infine, all’articolo 5, relativo alla pubblicità istituzionale, il relatore ha fatto presente che non appare chiara la portata della norma. Infatti, l’ultimo periodo del comma 2 impone alle concessionarie di pubblicità di applicare le tariffe basate sul costo unitario più basso applicato sul mercato, che appare più oneroso rispetto all’attuale previsione che fissa il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale nel cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.
E’ intervenuto poi Enrico Morando (PD) che ha espresso perplessità sui rilievi sollevati dal Relatore in merito all’articolo 1, poiché la delimitazione del novero delle copie distribuite, su cui calcolare la misura delle vendite, è comunque accompagnata da criteri di individuazione della distribuzione molto più severi rispetto alla normativa previgente.
Il sottosegretario all’economia e alle finanze, Gianfranco Polillo, si è riservato di fornire i chiarimenti richiesti.
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