Il sottosegretario all’editoria, Paolo Peluffo, ha più volte sottolineato l’importanza del processo di informatizzazione della rete di vendita dei giornali. Nel provvedimento che sarà presentato a breve al Consiglio dei ministri e che deve regolamentare il sistema di erogazione dei contributi pubblici all’editoria sono previste misure per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione: dal 1 gennaio 2013, diventa obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici. Per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori verrà attribuito un credito di imposta per il 2012 non superiore ai 10 milioni di euro. Un sistema che contribuirà alla determinazione del numero effettivo di giornali venduti sul quale calcolare i contributi da erogare.
Si aggiunge un nuovo tassello ad una normativa che Monti ha già più volte modificato “ascoltando” le richieste avanzate dagli edicolanti, “strozzati” da un sistema in crisi che li tiene legati alle decisioni imposte dalle rete distributiva e quindi impossibilitati a compiere scelte di autonomia commerciale. Così, durante il primo giro del decreto sulle liberalizzazioni del Governo, gli edicolanti erano riusciti a far passare una serie di norme favorevoli alla categoria: possibilità di rifiutare i collaterali, di fare sconti, di defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore. La norma, però, avrebbe eccessivamente squilibrato il rapporto editori-edicole a favore di queste ultime e così è sceso in campo Giulio Anselmi (il presidente Fieg nella foto) e la possibilità per l’edicolante di rifiutare i prodotti complementari forniti da editori e distributori è saltata.
La versione definitiva del dl sulle liberalizzazioni – all’art. 39 – prevede che le edicole possano vendere anche altri prodotti allargando la propria attività, possano praticare sconti, ma soprattutto possano pagare meno anticipi ai distributori, trattenendo il valore di quanto restituiscono.
Le edicole vedono così rafforzata la propria posizione nei confronti dei distributori che da una parte non possono fare le forniture a proprio piacimento (in difetto o in eccesso) ma devono basarsi sull’effettiva domanda, e dall’altra non potranno avere il pagamento in anticipo completo sulle forniture, ma considerare quanto viene loro restituito e defalcarne l’importo. In questo caso si tratterebbe della possibilità di fare rese anticipate sul materiale in conto vendita rispetto alla normale scadenza per compensare subito con la nuova fornitura.
Per quanto riguarda la possibilità di vendita di prodotti alternativi (“qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa”), il primo a cui si pensa sono i tabacchi, per alcuni versi e modalità di vendita prodotto complementare dei giornali. Qui bisognerà vedere se sussistono i requisiti, perché la vendita di tabacchi è fatta in regime concessorio e la norma non ha un riferimento esplicito come accade per i benzinai. Altre possibilità sarebbero rappresentate dall’alimentare preconfezionato, dai giochi come i gratta e vinci o dai libri, prodotti in alcuni casi già venduti dalle edicole, ma che ora trovano una previsione di legge.
Infine, non sembra che potrà servire a molto la norma sulla possibilità di fare sconti, visti i margini della stampa.
LEGGE 24 marzo 2012, n. 27
«Art. 39. – (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore).
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
d-quaterg) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi».