– [1] Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.(3)
– [2] Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
(1) Articolo così formulato con D. Lgs 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8. Entrerà in vigore il 1/1/2004)
(2) Vedi art. 111-undecies r.d. 30 marzo 1943, n. 318 (Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie) modificato dal d.l. 17/1/92, n. 6
(3) Per confidi costituiti sotto forma di società cooperativa l’ obbligo di devoluzione si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 del dl n. 269 del 30/10/2003, art. 13 co. 19
In questo articolo sono previsti i requisiti di non lucratività imposti dalla legge delega con riferimento al D.P.R. n. 601 del 1973, che a sua volta rinvia alle previsioni della c.d. legge Basevi di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577. In aderenza allo spirito della legge delega, si è ritenuto introdurre anche un limite alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori, per completare con questo riferimento, il quadro delle possibili “aspettative” lucrative coltivabili all’interno della cooperazione protetta.
In vigore fino al 31/12/2003:
2514. Società cooperative a responsabilità limitata.
– [1] Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni.
– [2] L’atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell’articolo 2541
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